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Proroga al 2021 delle detrazioni per interventi «edilizi» su immobili


/ REDAZIONE
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Prorogati di un altro anno ecobonus, recupero edilizio, bonus mobili, bonus verde e bonus facciate

Con il Ddl. di bilancio 2021, stando alla prima bozza circolata ieri, dovrebbero essere prorogate anche per l’anno prossimo le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi “edilizi” sugli immobili.

Il documento, in particolare, prorogherebbe alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021:
- la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, attualmente nella misura del 50%, prevista per gli interventi volti al recupero edilizio;
- la detrazione IRPEF/IRES, generalmente del 50% o del 65%, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 (c.d. “ecobonus”);
- la detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”);
- la detrazione IRPEF/IRES del 90% per le spese documentate, sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. “bonus facciate”) di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di “sistemazione a verde” (c.d. “bonus verde”) di cui ai commi 12-15 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

Anche per il prossimo anno, quindi, sono tutte prorogate le detrazioni fiscali legate perlopiù a interventi edilizi.
Quanto alla detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR, che “a regime” è riconosciuta nella misura del 36% su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 48.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 spetterà ancora con aliquota del 50% nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Dal “potenziamento” al 50% disposto, fino al 31 dicembre 2021, dal comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013 per gli interventi di recupero edilizio consegue, oramai pacificamente, la proroga al 31 dicembre 2021 anche della detrazione IRPEF spettante agli acquirenti di unità immobiliari site in edifici interamente ristrutturati dalle imprese di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR (cfr., tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29 (§ 2.1) e circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13).
Anche l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”), attualmente disciplinata dall’art. 14 del DL 63/2013, sarà stata oggetto di un ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 2021.

Mentre per ecobonus e recupero edilizio sono confermate tutte le altre disposizioni, con riguardo al c.d. “bonus mobili” è previsto che per beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 50% per le spese sostenute nell’anno 2021, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio debbano essere iniziati dal 1° gennaio 2020.

Sismabonus e superbonus sono già operativi fino al 31 dicembre 2021

Non sono necessarie proroghe, invece, per il c.d. “sismabonus” di cui ai commi da 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013 e per il “superbonus” del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che sono attualmente già operativi sino al 31 dicembre 2021.

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