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Accertamento sull’UNICO/IVA 2016 da emettere entro fine anno


/ Dario AUGELLO
5-6 minuti

Il tema relativo alla decadenza dal potere di notifica degli avvisi di accertamento e, più in generale, degli atti impositivi, risulta molto variegato, in special modo quest’anno.

Infatti, negli ultimi anni si sono susseguite varie discipline che hanno modificato o prorogato, per alcune fattispecie, gli ordinari termini di decadenza previsti dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72. A tutto ciò si aggiunge l’art. 157 del DL 34/2020, che, in ragione della situazione emergenziale che ha caratterizzato l’anno 2020, ha sancito che ogni atto impositivo che scade dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 vada emesso, quindi sottoscritto, entro fine anno, ma notificato nel corso del 2021.
Regole specifiche valgono per le cartelle di pagamento, su cui ci soffermeremo un articolo a parte.

Relativamente alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, l’ordinario termine per l’accertamento, dopo le modifiche della L. 208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi dal periodo d’imposta 2016), è del 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto) a quello di presentazione della dichiarazione.
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sempre dopo la L. 208/2015 (operante dalle dichiarazioni da presentare nel 2017, anno d’imposta 2016), il termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Dunque, tenendo presente l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, entro il 31 dicembre 2021 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli accertamenti sull’anno 2015 (UNICO 2016) in caso di dichiarazione presentata, oppure sull’anno 2014 (UNICO 2015) per l’omissione dichiarativa. In entrambe le ipotesi occorre che l’emissione avvenga entro fine anno.
Ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018, il contribuente, entro il 31 maggio 2019, poteva aderire ai rilievi in tema di imposte sui redditi, IRAP, IVA, ritenute, imposte sostitutive, addizionali contenuti in PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018.
A latere di ciò, era stato previsto che, “con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015”, i termini sono prorogati di 2 anni. In sostanza, se sussistono i requisiti della norma menzionata, possono essere soggette a proroga le annualità 2013, 2014 e 2015, o anche l’anno 2012 se oggetto di omissione dichiarativa

Lo slittamento dei termini in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre, ex DL 34/2020, al 31 dicembre 2021 concerne altresì le annualità che scadono a fine anno per effetto di proroghe/raddoppi dei termini, come quella richiamata (circ. Agenzia delle Entrate 20 agosto 2020 n. 25 § 3.10.1).

Esistono termini specifici per la contestazione separata delle sanzioni tributarie. Si tratta, ad esempio, delle violazioni di obblighi comunicativi e di quelle violazioni tendenzialmente slegate dall’imposta.
L’art. 20 del DLgs. 472/97, al riguardo, sancisce che l’atto di contestazione è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.
Quindi, entro fine anno vanno emessi gli atti su violazioni commesse nel 2015, e la notifica avverrà nel corso del 2021 (si pensi alla mancata comunicazione delle minusvalenze in occasione del modello UNICO 2015).

Un discorso a parte meritano gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, che, a prescindere dal fatto che il credito sia o meno stato indicato indicato in dichiarazione, hanno come dies a quo il momento di utilizzo in compensazione del credito stesso.

Gli atti vanno comunque emessi entro fine anno

Se si tratta di crediti non spettanti, si può affermare che l’avviso di recupero vada notificato entro il 31 dicembre del quarto (o quinto, post L. 208/2015) anno successivo a quello dell’utilizzo in compensazione del credito.
Allora, per le compensazioni avvenute nel 2016 l’atto va emesso entro fine anno e notificato nel corso del 2021.
Ove il credito sia inesistente, di contro, trova l’applicazione l’art. 27 del DL 185/2008 e l’avviso di recupero va notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo in compensazione.

Anche per i termini infrannuali (si pensi al recupero delle agevolazioni prima casa o alla rettifica della dichiarazione di successione), opera lo slittamento dell’art. 157 del DL 34/2020. Pertanto, se l’atto è scaduto dall’8 marzo al 31 dicembre, va emesso entro fine anno ma notificato entro il 31 dicembre 2021.

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