Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Crediti formativi 2020 e 2021 dei revisori legali entro il 31 dicembre 2022


/ Stefano DE ROSA
3-4 minuti

Il decreto Milleproroghe, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe prevedere, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5 del DLgs. 39/2010, si intendono assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

A tal proposito, si ricorda che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, gli iscritti al Registro dei revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi per un totale di almeno 60 crediti formativi nel triennio, nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal MEF. Ogni anno, almeno 10 crediti formativi devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (definite Materie Gruppo A nel programma annuale), mentre i restanti i 10 crediti formativi annui possono essere conseguiti nelle materie di cui ai Gruppi B e C.

In tale ambito, si evidenzia come il programma formativo per il 2020 sia stato aggiornato con la determina della Ragioneria generale dello Stato n. 64268 dello scorso 12 maggio, per tener conto dello scenario economico “patologicamente distorto dagli effetti dirompenti e abnormi prodotti dalla situazione emergenziale” che, inevitabilmente, incide sui temi oggetto di aggiornamento professionale da parte dei revisori legali.

In via eccezionale, a seguito della nuova disposizione normativa in esame, i 20 crediti annui (di cui almeno 10 devono essere costituiti da materie caratterizzanti la revisione legale) relativi al 2020 e al 2021 potranno essere conseguiti entro la fine del 2022. Resta fermo, comunque, l’obbligo di conseguire entro il 31 dicembre 2022 anche i 20 crediti relativi al 2022.

Si ricorda, inoltre, che con la Nota informativa n. 151/2020, pubblicata lo scorso 3 dicembre (si veda “Nuovo accordo per l’equipollenza della formazione di commercialisti e revisori” del 4 dicembre 2020), il CNDCEC aveva reso disponibile la nuova convenzione siglata con il MEF per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11 del DLgs. 39/2010.

Nuova convenzione siglata con il MEF per il riconoscimento dell’equipollenza

Nel rispetto della nuova convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021:
- gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento della formazione professionale continua, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nella misura di 1 ora = 1 credito formativo professionale;
- gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo dei revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d’intesa;
- eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi per i commercialisti non possono essere fatti valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti nel Registro dei revisori legali;
- i docenti maturano i crediti formativi relativi ai corsi tenuti.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...