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Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.
Dal 2021, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve infatti gli obblighi relativi alla:
- dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del DLgs. 175/2014;
- trasmissione dei dati delle fatture per le quali non può essere emessa fattura tramite il Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 10-bis del DL 119/2018;
- memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015.
La “pluri-efficacia” dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, secondo quanto stabilito dal suddetto DM 19 ottobre 2020, determina però rilevanti dubbi applicativi.
In relazione alla dichiarazione precompilata, come chiarito fin dal gennaio 2016 dalle FAQ disponibili sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie/veterinarie segue il “criterio di cassa”, cioè deve tenere conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Tale impostazione è confermata dall’art. 7, comma 1, lettera a) del DM 19 ottobre 2020, il quale prevede che la trasmissione dei dati è effettuata “entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020”.
La successiva lettera b) stabilisce invece che la trasmissione è effettuata “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”. Pertanto, da una parte si fa riferimento alle “spese sostenute” (cioè pagate), dall’altra si individua il termine “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”, che però potrebbe non essere stato pagato nel mese di emissione.
Anche le specifiche tecniche per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19 ottobre 2020:
- da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
- dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.
Non appare quindi chiaro come debbano essere gestiti gli invii dei documenti nei casi in cui il mese di pagamento sia successivo a quello di emissione del documento fiscale.
Si consideri, ad esempio, una prestazione professionale con fattura emessa entro il 31 dicembre 2020 e poi pagata a gennaio 2021; questa fattura:
- non rientra tra le comunicazioni del 2020 da effettuare entro il 31 gennaio 2021, in quanto non pagata nel 2020;
- sembrerebbe non rientrare neppure tra gli invii riferiti a gennaio 2021, da effettuare entro il 28 febbraio 2021, in quanto la fattura non è stata emessa nel mese di gennaio 2021, con la conseguenza che non potrebbe comparire nella dichiarazione precompilata del soggetto che ne ha sostenuto il costo a gennaio 2021.
Considerando invece le fatture emesse a gennaio 2021, ma pagate a febbraio 2021, poiché la data del pagamento è un elemento obbligatorio, ma che si concretizza solo nel mese di febbraio, l’invio di tali fatture non potrebbe che avvenire con riferimento al mese di febbraio, quindi entro il 31 marzo 2021, in contrasto però con la scadenza fissata “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”, cioè entro il 28 febbraio 2021.
Invio dei corrispettivi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
Tali problematiche possono sussistere anche in caso di “documenti commerciali”; secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 del DM 19 ottobre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, infatti, i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria mediante i registratori telematici, entro i termini di cui all’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, che però non necessariamente coincide con il pagamento.
In pratica, a fronte della suddetta “pluri-efficacia” riconosciuta dal 2021 all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, il DM 19 ottobre 2020 sembra aver operato una “sommatoria” delle varie discipline interessate, cioè delle regole della dichiarazione precompilata, da una parte, e della fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, dall’altra, senza aver individuato i necessari coordinamenti, in relazione ai quali occorrono quindi urgenti chiarimenti, in considerazione dell’avvicinarsi del momento dal quale occorrerà applicare le nuove disposizioni.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...