/ Luca MAMONE
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Con il DM 4 dicembre 2020, pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture. L’art. 1 del decreto riscrive l’art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014, stabilendo che il pagamento dell’importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.
Volendo esemplificare la novità, con riferimento al 2021, il tributo dovuto per il primo trimestre dovrebbe essere versato entro il 31 maggio, quello relativo al secondo entro il 30 settembre, quello dovuto per il terzo entro il 30 novembre e quello riferito all’ultimo trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Il novellato art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014 contiene in sé, inoltre, le disposizioni di semplificazione che interessano i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi, che erano state introdotte dall’art. 17 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (benché quest’ultimo facesse riferimento a un importo “inferiore a” 250 euro, mentre l’attuale disposizione prevede che l’agevolazione spetti con riferimento a un ammontare che “non superi” detta soglia).
Il versamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta”. L’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre. Quest’ultimo, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo. Anche in questo caso è previsto uno specifico differimento per quanto concerne il secondo trimestre solare, posto che il soggetto passivo potrà presentare la suddetta comunicazione di variazione dati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
Viene, inoltre, previsto che, qualora i dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante SdI non siano sufficienti a consentire all’Amministrazione finanziaria l’integrazione delle stesse, quest’ultima potrà comunque avvalersi delle procedure di verifica del tributo previste dal DPR 642/72.
L’Agenzia renderà, quindi, noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte “come eventualmente variate dal contribuente”. Detta informazione verrà resa nota entro il giorno 15 del secondo mese successivo al primo, terzo e quarto trimestre, ed entro il 20 settembre dell’anno di riferimento per le e-fatture inviate nel secondo.
Le modalità tecniche per porre in essere le procedure di integrazione, così come quelle telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto passivo verranno stabilite grazie a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle e-fatture transitate mediante SdI, l’Amministrazione finanziaria provvederà a comunicare al soggetto passivo, attraverso modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il debitore non procede al versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione o “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti”, l’imposta non versata verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo (art. 2 del DM 4 dicembre 2020).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...