La tesi dell’Agenzia delle Entrate, riferita ai forfetari, può riguardare anche altri soggetti Con la risposta a interpello n. 428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo compenso; non rileva, a tal fine, il fatto che l’art. 22 del DPR 642/72 disponga che le parti siano tenute in solido al versamento del tributo. A norma dell’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a IVA, a condizione che sia presente “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (cfr. art. 6 della Tabella B del DPR 642/72). In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a 2 euro, qualora il ...
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