Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Imposta di bollo su fatture elettroniche: attenzione alla scadenza del 20 gennaio

Il 20 gennaio 2021 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2020 (quarto trimestre 2020).

Si ricorda che l’art. 26 del Decreto Liquidità (DL n.23/2020) aveva stravolto le originarie scadenze di versamento del primo e del secondo trimestre 2020, lasciando invariati gli originari termini di pagamento per il terzo e quarto trimestre:

    20 ottobre 2020 per il terzo trimestre;
    20 gennaio 2021 per il quarto trimestre.

Dal 2021 si cambia: sono previste infatti nuove scadenze. Il bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2021, del secondo e del quarto dovrà essere versato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre è prevista un’eccezione: il versamento dovrà essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Qualora l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2021 sia inferiore a 250 euro, i contribuenti potranno saldare il debito all’erario alla scadenza prevista per il versamento relativo al secondo trimestre 2021 (30 settembre 2021 in luogo del 31 maggio 2021). Così come nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri sia inferiore a 250 euro, il pagamento potrà essere eseguito entro il termine previsto per il versamento relativo al terzo trimestre 2021 (30 novembre 2021).

Di seguito uno scadenziario di sintesi:

Per il pagamento si potrà procedere direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione fatture e corrispettivi) con addebito sul proprio conto corrente bancario, oppure utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

    2521 per il primo trimestre;
    2522 per il secondo trimestre;
    2523 per il terzo trimestre;
    2524 per il quarto trimestre.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...