Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Il riaddebito del bollo entra nella base imponibile

La tesi dell’Agenzia delle Entrate, riferita ai forfetari, può riguardare anche altri soggetti

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo compenso; non rileva, a tal fine, il fatto che l’art. 22 del DPR 642/72 disponga che le parti siano tenute in solido al versamento del tributo.


A norma dell’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a IVA, a condizione che sia presente “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (cfr. art. 6 della Tabella B del DPR 642/72). In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a 2 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72), fatte salve specifiche esenzioni.


I soggetti aderenti al regime forfetario non addebitano l’IVA in rivalsa e non esercitano il “diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti” ex art. 19 e seguenti del DPR 633/72, pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di bollo sin dal momento della formazione.


Nell’ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfetario dovrà valorizzare il campo “Bollo Virtuale”, indipendentemente dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente.

Qualora, invece, ciò avvenisse, tale riaddebito costituirebbe, come detto, ricavo o compenso per il cedente o prestatore. L’Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a “carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione” (risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).


Considerato, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta grava, “in via principale”, in capo al prestatore d’opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito” (risposta a interpello n. 428/2022).

L’Agenzia delle Entrate aveva già assunto tale posizione in passato, benché con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Nella circolare n. 5/2021 si affermava, infatti, che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito; all’opposto, sarebbero state “considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (...), i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente”; a tali ipotesi risultavano assimilate “anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo” (circ. n. 5/2021, § 3.3).


L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella citata procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o prestatore) l’onere di valorizzare nel file XML il campo “Bollo virtuale” e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.


Posto che, come sottolineato, l’imposta di bollo sulle fatture è dovuta “fin dall’origine”, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ad altri soggetti. Il regime di franchigia comporta, infatti, esclusivamente un particolare metodo di calcolo del reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, ma non contiene alcuna specifica deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della base imponibile di cui all’art. 13 del DPR 633/72, limitandosi a disporre che non venga esercitata la rivalsa ex art. 18 del DPR 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).


Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del settore sanitario, i quali emettono fatture esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72. Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a IVA, qualora il compenso superi l’ammontare di 77,47 euro, l’imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.

Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l’eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la base imponibile.


A ben vedere, non potrebbe operare, nel caso di specie, l’esclusione da IVA applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (art. 15 del DPR 633/72); proprio in ragione del principio di solidarietà, non sarebbe, infatti, sostenibile la tesi secondo cui l’imposta di bollo pagata dal cedente/prestatore sia a esclusivo carico del cessionario/committente.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...