Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Tutto pronto per il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture


/ Luca BILANCINI Giovedì, 11 aprile 2019
4-6 minuti

Con l’implementazione del portale “Fatture e Corrispettivi” che contiene, ora, una sezione appositamente dedicata allo scopo e con l’istituzione, ad opera della risoluzione n. 42/2019, dei codici tributo per il versamento tramite i modelli “F24” o “F24 Enti pubblici”, è possibile procedere al pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo 23 aprile).

Al servizio, disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, si può accedere tramite la sezione “Home Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture.

Va sottolineato, peraltro, come sia consentita la modifica del numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, moltiplicato per l’imposta dovuta per ciascun documento (2 euro). Si tratta di un’importante funzionalità, che sembrerebbe poter consentire di ovviare all’eventuale mancata valorizzazione del campo “Dati Bollo” nei file fattura (si veda “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è «virtuale»” dell’8 aprile 2019).

Definito l’importo sarà possibile procedere al pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l’imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi. Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite “F24” o “F24EP”.

Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.

Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

Codici distinti in relazione al periodo di competenza

Nella giornata di ieri, con risoluzione n. 42/2019, sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo ex art. 6 del DM 17 giugno 2014, distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).

Nel modello “F24” i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione dell’anno cui il versamento si riferisce nel campo “anno di riferimento”. Quanto al modello “F24 Enti pubblici”, dovrà essere indicato il valore “F”, nel campo “sezione” e l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “riferimento B”.

Va segnalato, inoltre, che nel documento di prassi sono stati anche definiti i codici utilizzabili per il versamento di eventuali sanzioni (“2525”) e interessi (“2526”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 (in scadenza il prossimo 30 aprile), dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell’imposta relativa ai documenti informatici (“2501” o “2502” per le relative sanzioni).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...