/ Luca BILANCINI Martedì, 8 gennaio 2019
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L’imposta di bollo sulla e-fattura si pagherà con periodicità trimestrale sulla base dell’ammontare calcolato dall’Agenzia delle Entrate. È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, firmato lo scorso 28 dicembre (si veda “Più semplice il pagamento del bollo sulla e-fattura” del 29 dicembre 2018), che modifica l’art. 6 del DM 17 giugno 2014 e introduce le nuove modalità di assolvimento del tributo.
La principale novità consiste nel fatto che, mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la norma, nella sua nuova stesura, fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche.
Il novellato art. 6 del DM 17 giugno 2014 dispone infatti che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.
Volendo esemplificare, se con la previgente disciplina l’intera imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 avrebbe dovuto essere versata entro il 30 aprile 2020, con le nuove regole dovrà essere corrisposto l’importo dovuto per il primo trimestre entro il 20 aprile 2019 (o, meglio, entro il primo giorno feriale successivo, essendo il 20 festivo).
L’ammontare del tributo sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Nel corpo del file della fattura elettronica è infatti presente un’apposita sezione nella quale sono contenuti i campi utili all’applicazione dell’imposta. Chi utilizza, ad esempio, il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo avere apposto il “flag” nella casella “Dati Bollo”, all’interno della sezione “Dati generali”, e inserito l’indicazione “Si” all’interno del campo “Bollo Virtuale”, potrà riportare il valore di 2 euro nel campo “Importo Bollo”.
L’Amministrazione finanziaria sarà quindi in grado di computare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta dai soggetti passivi, sommando i valori indicati nelle singole fatture emesse. L’importo dovuto verrà comunicato nell’area riservata presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
È opportuno rammentare che in forza del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, stabilito dall’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, l’imposta risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, fra l’altro, operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72, operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo, (nell’ipotesi in cui sia stata comunque emessa fattura), operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72) od operazioni escluse da IVA ex art. 15 del DPR 633/72.
Va altresì sottolineato come non risulta modificato l’art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014 per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno, che resta “ancorato” alle precedenti modalità: versamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Fondamentale l’accesso al portale “Fatture e corrispettivi”
Con il nuovo servizio legato al pagamento dell’imposta di bollo, l’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, già di per sé fondamentale nell’ambito del procedimento della fatturazione elettronica, diviene ancor più indispensabile per i soggetti passivi. Si ricorda che al fine di potere accedere alla propria area riservata è necessario possedere le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o disporre della Carta nazionale dei servizi.