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/ REDAZIONE Sabato, 29 dicembre 2018
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Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere noto, al termine di ciascun trimestre, l’ammontare relativo all’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati ricavati dalle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio. Con un comunicato stampa diffuso ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dato atto della firma, da parte del titolare del dicastero, Giovanni Tria, di un decreto volto a semplificare l’adempimento.

Sulla base del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, stabilito dall’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, l’imposta, pari a 2 euro, risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, fra l’altro:
- operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72;
- operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo (nel caso in cui sia comunque emessa fattura);
- operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
- operazioni escluse da IVA ex art. 15 del DPR 633/72.

L’assolvimento dell’imposta nel caso di emissione di fattura elettronica, obbligatoria, dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dai soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di altri soggetti passivi d’imposta o di privati consumatori, avviene con le particolari modalità individuate dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014, secondo cui il versamento deve essere effettuato:
- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line;
- in unica soluzione;
- ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, aggiornate lo scorso 21 dicembre, vengono indicati i campi all’interno dei quali riportare i dati necessari all’assolvimento del tributo.

Nel file dell’e-fattura presente la sezione “Dati Bollo”

Nel corpo del file della e-fattura è, infatti, presente, la sezione “Dati Bollo”, nel quale sono contenuti i campi “Bollo Virtuale” e “Importo Bollo”. L’Agenzia delle Entrate avrà quindi la possibilità di conoscere l’importo dell’imposta dovuta da ciascun soggetto passivo, sulla base dei dati contenuti nel documento elettronico, comunicandolo agli interessati al termine di ciascun trimestre.

Con il decreto firmato ieri viene prevista l’istituzione di un apposito servizio che consentirà agli operatori IVA di pagare l’imposta con addebito su conto corrente bancario o postale, o attraverso l’utilizzo di un modello F24 che verrà predisposto dalla stessa Agenzia.

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