NOTA: NON SEGUIRA' ALTRA CIRCOLARE IN MERITO, LA SCADENZA DELL'IMPOSTA DI BOLLO E' ENTRO IL 20 DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
Entro il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) va effettuato il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019. Si riepilogano le regole da seguire alla luce delle novità del Decreto Crescita e i chiarimenti della CM 14/2019.
NOVITA’ DECRETO CRESCITA DL 34/2019 - art. 12-novies (introdotto in sede di conversione):
viene prevista la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso SdI, di integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate
in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione ex art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (30% imposta non versata)
CHIARIMENTI CM 14/2019:
la fattura elettronica “scartata” dallo SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in questo caso non sorge il presupposto per l’applicazione del tributo;
concorrono al calcolo dell’imposta di bollo da versare trimestralmente solo le fatture correttamente elaborate (e pertanto non scartate da SdI).
per assolvere il pagamento non vi è alcuna preventiva comunicazione da effettuare all’Amministrazione finanziaria;
la scadenza prevista per il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare riguarda tutte le fatture elettroniche, le quali devono comunque riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014;
Da un punto di vista pratico, l’imposta di bollo dovuta scaturisce dalla indicazione nel file xml della fattura elettronica:
nella sezione “Altri dati”
che integra le informazioni presenti in fattura
del flag sulla debenza dell’imposta di bollo.
L’importo da versarsi è determinato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle informazioni a disposizione, e può essere consultato in Fatture e Corrispettivi dal contribuente interessato, nella propria area riservata così come dall’intermediario eventualmente delegato ai servizi di fatturazione elettronica, accedendo a Consultazione à Fatture Elettroniche ed altri dati IVA à Pagamento imposta di bollo.
Selezionando la voce “Calcolo pagamento bollo”, cliccando sull’icona blu a fine riga, si prenderà visione del dettaglio del conteggio.
Si perviene poi ad una schermata riassuntiva, tramite la quale ottenere la stampa del modello F24 oppure inserire l’IBAN per l’addebito in conto.
Nel caso di “Pagamento tramite F24” verrò indicato, già precompilato dall’Agenzia, il codice tributo 2522 - secondo trimestre (RM 42/2019)
Entro il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) va effettuato il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019. Si riepilogano le regole da seguire alla luce delle novità del Decreto Crescita e i chiarimenti della CM 14/2019.
NOVITA’ DECRETO CRESCITA DL 34/2019 - art. 12-novies (introdotto in sede di conversione):
viene prevista la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso SdI, di integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate
in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione ex art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (30% imposta non versata)
CHIARIMENTI CM 14/2019:
la fattura elettronica “scartata” dallo SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in questo caso non sorge il presupposto per l’applicazione del tributo;
concorrono al calcolo dell’imposta di bollo da versare trimestralmente solo le fatture correttamente elaborate (e pertanto non scartate da SdI).
per assolvere il pagamento non vi è alcuna preventiva comunicazione da effettuare all’Amministrazione finanziaria;
la scadenza prevista per il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare riguarda tutte le fatture elettroniche, le quali devono comunque riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014;
Da un punto di vista pratico, l’imposta di bollo dovuta scaturisce dalla indicazione nel file xml della fattura elettronica:
nella sezione “Altri dati”
che integra le informazioni presenti in fattura
del flag sulla debenza dell’imposta di bollo.
L’importo da versarsi è determinato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle informazioni a disposizione, e può essere consultato in Fatture e Corrispettivi dal contribuente interessato, nella propria area riservata così come dall’intermediario eventualmente delegato ai servizi di fatturazione elettronica, accedendo a Consultazione à Fatture Elettroniche ed altri dati IVA à Pagamento imposta di bollo.
Selezionando la voce “Calcolo pagamento bollo”, cliccando sull’icona blu a fine riga, si prenderà visione del dettaglio del conteggio.
Si perviene poi ad una schermata riassuntiva, tramite la quale ottenere la stampa del modello F24 oppure inserire l’IBAN per l’addebito in conto.
Nel caso di “Pagamento tramite F24” verrò indicato, già precompilato dall’Agenzia, il codice tributo 2522 - secondo trimestre (RM 42/2019)