/ Mirco GAZZERA
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Una delle disposizioni contenute nel c.d. “DL Milleproroghe” differisce al 1° gennaio 2022 l’introduzione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, mediante i registratori telematici, per gli esercenti tenuti all’invio dei dati al suddetto Sistema (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).
Allo stato attuale, infatti, l’art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015 prevede, per tali soggetti, la facoltà di adempiere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante l’invio di questi ultimi dati, comprensivi di quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie, al Sistema Tessera sanitaria (si veda anche quanto disposto dall’art. 6 del DM 19 ottobre 2020 in merito alle relative modalità di comunicazione).
Tuttavia, il medesimo art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti in parola saranno obbligati a trasmettere al Sistema TS tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici di cui all’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, ossia, i registratori telematici.
La norma contenuta nel DL Milleproroghe, invece, se dovesse essere confermata, rinvierebbe di un anno l’introduzione di tale obbligo.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...