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Versamenti sospesi anche per il mese di dicembre, incluso l’acconto IVA


/ Luca FORNERO e Massimo NEGRO
5-7 minuti

Il decreto legge “Ristori-quater” (DL 157/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, oltre al rinvio della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, prevede anche il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.

Ai sensi dell’art. 2 del DL 157/2020, potranno infatti beneficiare della sospensione dei versamenti i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Alla suddetta data del 26 novembre 2020, erano individuate come:
- “zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
- “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.
Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del DL “Ristori-quater”:
- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
- i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Alcune specifiche considerazioni possono essere formulate in merito alla sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, prevista per i soggetti che, non rientrando tra coloro che sono ubicati nelle zone a maggior rischio (c.d. “zone rosse” e “zone arancioni”) e/o esercenti le attività maggiormente colpite dai provvedimenti governativi di chiusura, devono verificare la contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (fermo restando il limite di ricavi e compensi non superiore a 50 milioni di euro nel 2019).

Secondo quanto indicato in precedenti chiarimenti di prassi (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020):
- il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 (rispetto a dicembre 2019), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in novembre non rilevanti ai fini IVA;
- la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;
- nei casi in cui non vi sia l’obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si può fare riferimento al concetto di ricavi e compensi.

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