/ Alfio CISSELLO
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La dichiarazione integrativa, come stabilisce l’art. 2 del DPR 322/98 va presentata entro i termini decadenziali di accertamento.
Nel caso del periodo d’imposta 2015, sarebbe stato necessario trasmetterla, se non ci fossero state proroghe, entro il 31 dicembre 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello del 24 dicembre 2020 n. 620, aveva specificato che, in tal caso, non si può sostenere che operi la proroga dell’art. 157 del DL 34/2020, secondo cui gli accertamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 vanno emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati nel corso del 2021 (dal febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 ex DL 3/2021).
Va detto che, in base al DL 3/2021, l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020 è stato modificato, e, per effetto di ciò, gli accertamenti, ferma la necessità che l’emissione sia avvenuta entro fine 2020, possono essere notificati dal febbraio 2021 al 31 dicembre 2022. Di ciò, pertanto, bisogna tenerne conto ai fini in esame.
Tale presa di posizione sembra essere stata sconfessata da una risposta a quesito fornita dalle Entrate nel corso del Videoforum organizzato dal quotidiano “Italia Oggi” del 14 gennaio 2021.
Era stato chiesto se, per le annualità in scadenza al 31 dicembre 2020, è possibile ravvedersi in un momento successivo sempre che non sia ancora stato notificato l’accertamento.
Le Entrate, richiamando il chiaro disposto di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, affermano che il ravvedimento è possibile sino alla notifica dell’avviso di accertamento.
L’anno 2015 (modello UNICO 2016), che a regime ordinario sarebbe scaduto a fine 2020, può dunque essere ravveduto nel 2021 (o a questo punto anche nel 2022) sino a quando non viene notificato l’accertamento.
Nella risposta n. 620, invece, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la tesi opposta, in breve specificando che la dichiarazione integrativa (non solo se viene presentata in occasione del ravvedimento operoso) incontra lo sbarramento temporale dei termini di decadenza dal potere di accertamento.
L’art. 157 del DL 34/2020, al riguardo, non avrebbe, dal punto di vista tecnico, prorogato i termini essendosi limitato ad introdurre un singolare sdoppiamento tra emissione dell’atto e notifica.
Ravvedimento stoppato solo dall’accertamento
A parte questa specifica problematica, connessa alla legislazione emergenziale in atto, a nostro avviso il ravvedimento operoso dovrebbe poter avvenire anche una volta spirati i termini di accertamento.
Potrebbe servire, a titolo esemplificativo, ai fini penali, in cui la prescrizione penale è spesso maggiore della decadenza tributaria.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...