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Bonus mobili «aggiuntivo» per il 2021


/ Arianna ZENI
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Come già commentato su Eutekne.info, l’art. 1 comma 58 lett. b) n. 2 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha prorogato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili” previsto dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (si veda “Bonus mobili prorogato e potenziato” del 24 dicembre 2020).

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2021, in particolare, la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ spetta soltanto se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.

Ove siano rispettate le altre condizioni previste dalla norma, l’agevolazione è calcolata su un importo massimo di spesa pari a:
- 10.000 euro fino al 31 dicembre 2020 (nella guida Agenzia delle Entrate gennaio 2021 è precisato che il limite di 10.000 si riferisce agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2020),
- 16.000 euro dal 1° gennaio 2021,
indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’agevolazione, inoltre, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri, pertanto, non è possibile “andare a credito” e l’eccedenza non utilizzata nell’anno è persa.

Più nel dettaglio, nella guida Agenzia delle Entrate gennaio 2021 è precisato che:
- per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 perle quali si è già fruito dell’agevolazione;
- per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

Interventi edilizi avviati dal 1° gennaio 2020

Ad esempio, per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, il limite massimo di 10.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2014 n. 11, § 5.7).
Nell’ipotesi che nel mese di marzo 2019 siano iniziati i lavori di ristrutturazione di un’abitazione e che da maggio a fine anno 2019 siano stati pagati 6.500 euro per acquistare i mobili, nell’anno 2020 il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per ulteriori 3.500 euro.

Si ricorda, al riguardo, che le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.
In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, invece, il limite massimo di spesa è elevato a 16.000 euro.
Coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale.

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