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Anche le note di variazione nel fatturato per il contributo a fondo perduto


/ Emanuele GRECO
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Oggi è il primo giorno utile per presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’istanza allo scopo di beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 41/2021, ivi indicando la sussistenza dei requisiti richiesti (si veda “Da oggi domande per il contributo del decreto Sostegni” di oggi).

A tal fine occorre raffrontare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 con quello del 2019, al fine di verificare che si sia realizzata una riduzione di almeno il 30%.
Tale raffronto non dovrà essere effettuato dai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, per i quali non dev’essere soddisfatto il requisito del calo del fatturato.

Precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circ. nn. 15/2020 e 22/2020), riferiti a passati contributi a fondo perduto, avevano evidenziato che sono da considerare tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni del periodo interessato, alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo che non sono rilevanti ai fini IVA (si veda “Raffronto del fatturato 2020 e 2019 per il contributo del decreto Sostegni” del 23 marzo 2021).

Nell’ambito delle istruzioni alla compilazione dell’istanza ex DL 41/2021 (approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 77923/2021), è stato, altresì, confermato che devono essere computate anche le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020. In precedenza, negli stessi termini si era espressa la circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020.
Dunque, dovranno essere considerate positivamente nel conteggio le note di variazione in aumento, mentre le variazioni in diminuzione saranno considerate in senso negativo.

Ad esempio, una nota di variazione in diminuzione emessa il 30 giugno 2020 con riferimento a eventi occorsi nel 2019 andrà a ridurre il fatturato dell’anno 2020.
Ragionevolmente, così come per le fatture emesse, anche per le note di variazione (in aumento e in diminuzione) dovrà essere considerata la data di emissione che, nel caso in cui il documento sia stato emesso via Sistema di Interscambio, corrisponde al campo 2.1.1.3 <Data>.

Non è stato chiarito, invece, se debbano essere computate (negativamente) nel fatturato anche le note di variazione non rilevanti ai fini IVA. Si pensi al caso del documento emesso oltre il termine annuale (art. 26 comma 3 del DPR 633/72) in ragione di un sopravvenuto accordo tra le parti oppure nell’ipotesi di errori nella fatturazione.
Seppur in assenza di indicazioni specifiche sul punto, la ratio della disposizione volta a determinare l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto dovrebbe consentire il computo in diminuzione del fatturato anche di quelle note che non hanno rilevanza IVA, così come avviene, in aumento, per i corrispettivi relativi ad operazioni fuori campo.

Come già detto in precedenza, sono da considerare nel fatturato anche i corrispettivi delle operazioni effettuate nel periodo che non assumono rilevanza ai fini IVA.
Sul punto, la risposta a interpello n. 350/2020, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, ha chiarito che le somme percepite da una società a titolo di rimborso spese, ancorché escluse da IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 e non documentate da fattura, devono essere incluse nel calcolo della riduzione del “fatturato” della società medesima, in quanto rappresentano ricavi ai sensi dell’art. 85 del TUIR.
Ad analoghe conclusioni potrebbe pervenirsi per le somme escluse dalla base imponibile IVA a norma dell’art. 15 del DPR 633/72 (ad es. somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate).

Più in generale, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020, qualora sia stato certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, l’importo deve essere comunque considerato nel fatturato del periodo.

Inclusi gli aggi di operazioni non soggette a IVA

Tra le altre indicazioni utili, rinvenibili nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza nonché in precedenti chiarimenti (circ. n. 15/2020), in relazione ai soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, è stato affermato che devono essere compresi nel calcolo del fatturato anche gli aggi conseguiti, da sommare all’ammontare delle fatture e dei corrispettivi. Si pensi agli aggi derivanti dalle cessioni di tabacchi e altri beni di monopolio (operazioni non soggette a IVA ex art. 74 comma 1 del DPR 633/72).

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