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Contributo per la riduzione del canone di locazione non generalizzato


/ Anita MAURO e Cecilia PASQUALE
5-7 minuti

Il contributo a fondo perduto spettante, per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta per i soli contratti in essere al 29 ottobre 2020, come disposto dall’art. 9-quater del DL 137/2020, conv. L. 176/2020.
L’art. 42 comma 8 del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), infatti, ha abrogato le disposizioni della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 381-384 della L. 178/2020) che prevedevano un’applicazione generalizzata del contributo (ossia per tutti i contratti di locazione, anche quelli conclusi dopo il 29 ottobre 2020), con la conseguenza che l’unica norma applicabile resta quella più “restrittiva” del DL 137/2020.

La norma del DL “Sostegni” interviene così a chiarire i dubbi interpretativi generati dalla duplicazione delle norme che contenevano la medesima misura (con identiche condizioni di accesso), a eccezione dell’ambito applicativo, in un caso limitato ai contratti in essere al 29 ottobre 2020 (art. 9-quater del DL 137/2020), nell’altro senza precisazioni circa tale aspetto (art. 1 commi 381-384 della L. 178/2020).

In forza dell’abrogazione dei commi della legge di bilancio, dunque, il contributo a fondo perduto spetta se:
- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
- l’immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il contratto è in essere alla data del 29 ottobre 2020.

In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il DL “Sostegni” incrementa anche le risorse destinate a tale misura, aumentando la dotazione del “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali” di 50 milioni di euro (che si sommano ai 50 milioni già destinati dall’art. 9-quater comma 4 del DL 137/2020).
Per accedere al contributo, il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni, peraltro, sono demandate a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, attualmente non ancora emanato.

Compatibilità dubbia con la cedolare secca

Sotto un diverso punto di vista, ci si può chiedere se la riduzione del canone (che consente l’accesso al contributo a fondo perduto) possa determinare effetti negativi sulla cedolare secca eventualmente applicata al contratto di locazione. Si ricorda, infatti, che l’art. 3 comma 11 del DLgs. 23/2011, con norma inderogabile, “sospende”, per il locatore che abbia espresso l’opzione per la cedolare secca, la possibilità di “chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente”. La citata disposizione può far sorgere il dubbio che anche la riduzione del canone sia incompatibile con la cedolare secca.

In una recente risposta a interpello (n. 165/2021) L’Agenzia delle Entrate ha espressamente affermato la compatibilità tra cedolare secca e riduzione del canone, riferendosi, però, a un’ipotesi molto particolare, in cui la riduzione era prevista dall’accordo territoriale sui contratti a canone concordato. In tale documento, l’Agenzia ha motivato la compatibilità tra tassa piatta e riduzione del canone ponendo l’accento sul fatto che, nel caso di specie, la riduzione non derivasse da un’iniziativa di parte, bensì dall’obbligo legale di adeguare il contratto a canone concordato agli accordi quadro.
Pertanto, la sola risposta n. 165/2021 non è in grado di risolvere all’origine il dubbio sulla compatibilità della riduzione del canone con la cedolare secca, anzi, per certi versi pare confermare l’incertezza, con riferimento a tutte le ipotesi in cui la riduzione derivi da una scelta delle parti contrattuali.

Eppure, la norma recata dall’art. 3 comma 11 del DLgs. 23/2011, non è, forse, stata dettata dal legislatore pensando ai casi di riduzione del canone, bensì agli adeguamenti in aumento, sicché un’interpretazione teleologica della norma potrebbe persino suggerire che l’incompatibilità con la tassa piatta non riguardi le ipotesi di riduzione del canone. Il punto, però, necessita di un chiarimento ufficiale, tenuto conto anche del contributo a fondo perduto che viene concesso a chi riduce il canone, che non sembrerebbe coerente con la perdita dell’imposizione sostitutiva sui redditi da locazione.

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