/ Alfio CISSELLO
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La bozza di DL “Sostegni” potrebbe introdurre diverse norme che prorogano i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS. Sono oggetto di proroga altresì le rate derivanti dalle pregresse rottamazioni dei ruoli.
In relazione a queste ultime, si tratta di una proroga intervenuta a termini decaduti, considerato che il termine per pagare le rate scadute nel 2020 è spirato il 1° marzo. Tuttavia, con apposito comunicato stampa, la proroga era stata annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ad oggi, in base all’art. 68 comma 1 del DL 18/2020 così come da ultimo modificato, sono sospesi i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito INPS scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021. Il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 2021 (entro la fine del mese successivo al termine della sospensione).
Ora, si prevede che la sospensione va dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, ma il pagamento non dovrà più avvenire entro la fine del mese successivo al termine della sospensione ma entro i sessanta giorni successivi al termine della sospensione.
In altri termini, il pagamento dovrà avvenire entro il 29 giugno 2021. Entro questa data, dovrebbe rimanere ferma la possibilità di chiedere la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Sono oggetto di sospensione anche le cartelle notificate a marzo ed aprile 2021.
Per quanto riguarda la rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all’importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.
Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Nulla era previsto per le rate scadute o in scadenza nel 2021.
Il DL “Sostegni” dovrebbe prevedere che:
- in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
- in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, al momento, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata, questa volta, si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.
Sdoppiamento dei termini per le rottamazioni
Se la bozza di decreto non verrà modificata, continuano a non subire alcuna proroga le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rate, quindi, rimane la proroga (ormai scaduta) che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...