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Domande fino al 31 maggio 2021 per le indennità INPS


/ Paola RIVETTI
4-6 minuti

Con la circolare n. 65, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’indennità, pari a 2.400 euro, prevista dall’art. 10 del DL 41/2021, definendo la tempistica per la presentazione delle nuove domande ed il regime di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità e le altre prestazioni previdenziali.

Rientrano nella platea dei beneficiari i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020 (c.d. DL “Ristori”), la predetta indennità è erogata una tantum dall’INPS. In sostanza, tali soggetti non devono presentare una nuova domanda in quanto la nuova indennità sarà erogata con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.

I lavoratori appartenenti alle predette categorie, in possesso degli specifici requisiti previsti dal DL “Sostegni”, che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del DL n. 137/2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità entro la data del 31 maggio 2021. Viene, quindi, differito il termine previsto dalla norma coincidente con il 30 aprile 2021.

I potenziali destinatari dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato sul portale web dell’INPS. In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono:
- PIN INPS, per i soggetti che ne siano già in possesso;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono cumulabili tra di loro in base all’appartenenza alle diverse categorie di lavoratori interessate e non sono, altresì, cumulabili con:
- le indennità a favore di lavoratori domestici, di lavoratori sportivi, per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di diritto privato, nonché con l’indennità di cui all’art. 1 comma 179 della L. 232/2016 (c.d. “APE sociale”);
- il reddito di emergenza;
- il reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a quello dell’indennità.

Tutte predette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/84), mentre solo alcune di esse lo sono con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

È poi confermata la compatibilità delle indennità con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (ex art. 54-bis del DL n. 50/2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro annui.

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