/ Stefano SPINA e Arianna ZENI
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Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo, in luogo della fruizione delle detrazioni “edilizie” a scomputo dell’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi, possono avere per oggetto le spese sostenute per gli interventi elencati nel successivo comma 2 che siano state sostenute nel 2020 o nel 2021 (2022 nel caso spetti il superbonus del 110%).
L’individuazione del momento del sostenimento della spesa, si ricorda, segue il criterio di competenza economica quando si tratta di imprese, il criterio di cassa quando si tratta di altri soggetti, quali, in primis, persone fisiche “private” e condomìni.
Quanto precede non fa però venire meno il fatto che, anche per quei soggetti che “funzionano” per cassa, il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.
Questo inciso normativo pone l’accento sul fatto che, anche quando il momento di sostenimento delle spese che rileva è dato da quello del loro pagamento, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 possono essere esercitate soltanto se le spese sostenute nel 2020 o nel 2021 sono riferibili a lavori che sono stati già effettuati, mentre non sono esercitabili per spese che, ancorché anticipate sul piano finanziario (e, quindi, “sostenute” dal punto di vista del principio di cassa), siano relative a lavori non ancora ultimati o quanto meno a lavori non compresi nelle percentuali di completamento delle opere già liquidate a livello di stati di avanzamento del lavori.
Si pensi, ad esempio, al caso di un condominio che, a fronte di un lavoro preventivato nella misura di un milione di euro, nel 2020 paga 100.000 euro, a fronte di una fattura di acconto di 300.000 euro sulla quale il fornitore ha applicato uno sconto sul corrispettivo ex art. 121 pari a 200.000 euro.
Nonostante la spesa di 300.000 euro sia stata indiscutibilmente sostenuta dal condominio nel 2020, la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo con efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (e conseguente maturazione in capo al fornitore del credito di imposta utilizzabile in compensazione) rimane subordinata al fatto che risulti liquidato uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno a un controvalore di 300.000 euro.
Quanto precede vale sia con riguardo alle detrazioni edilizie “normali”, sia con riguardo a quelle in versione superbonus al 110%, fermo restando che, per queste ultime, il secondo periodo del comma 1-bis pone dei paletti circa la numerosità (massimo due) e la singola percentuale di completamento (minimo 30%) degli stati di avanzamento dei lavori a fronte dei quali le opzioni possono essere esercitate.
È lecito chiedersi, in tutti quei casi in cui si verificano fatturazioni e pagamenti anticipati rispetto alla ultimazione dei lavori o anche rispetto alla liquidazione di singoli stati di avanzamento dei lavori, entro quale termine deve verificarsi il “riallineamento” tra sostenimento della spesa ed avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quella spesa.
A tale proposito, pare corretto rinvenire tale termine nella data di presentazione della comunicazione di esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, perché è in definitiva questo il momento in cui devono sussistere sia il requisito dell’avvenuto sostenimento della spesa nel 2020 o nel 2021, sia della corrispondenza della spesa sostenuta a lavori concretamente effettuati (in quanto ultimati o in quanto compresi in uno stato di avanzamento dei lavori liquidato).
Nel caso, ad esempio, di spese sostenute nel corso del 2020, sarebbe dunque necessario che l’ultimazione dei lavori o la liquidazione del singolo stato di avanzamento dei lavori corrispondente a quella spesa avvenga entro il 15 aprile 2021, in quanto termine ultimo entro il quale deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativamente a spese sostenute nel 2020.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...