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Superbonus, come cambia la comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione del credito


di Paola Mammarella Paola Mammarella
5-6 minuti

01/04/2021 - Nuove specifiche per sconto in fattura e cessione del credito. L‘Agenzia delle Entrate ha messo a punto una nuova guida per i contribuenti che, invece di usufruire direttamente del Superbonus sugli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, sicurezza sismica, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, scelgono l’opzione loro riconosciuta dal Decreto Rilancio e devono inviare al Fisco la comunicazione telematica.
Sconto in fattura e cessione credito per lavori su immobili danneggiati dal sisma

Le specifiche sono state aggiornate per individuare gli interventi, effettuati nell’ambito del superbonus, per migliorare la sicurezza statica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici. Questi interventi danno diritto a limiti di spesa raddoppiati.

  Gli interventi che danno diritto a questa ulteriore agevolazione sono quelli indicati dai codici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 delle istruzioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione della comunicazione.

  Si tratta di interventi di:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente;
- interventi sull’involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi);
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari alla A;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari alla A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di - sostituzione di scaldacqua;
- installazione di pannelli solari/collettori solari;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
- acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation);
- intervento antisismico;
- intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore;
- acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore);
- acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori).

  Per questi interventi è stato istituito il codice “S”, che deve essere da inserire nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali.

  Per gli interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”.
 
Sconto in fattura e cessione credito, specifiche per l'asseverazione efficienza energetica

L’aggiornamento riguarda anche la compilazione della sezione “asseverazione efficienza energetica”.

  Se, contestualmente ad un intervento trainante antisismico, vengono realizzati interventi trainati di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica o installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti, e viene barrata la casella “Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus”, l’asseverazione è facoltativa.

  L’Agenzia chiarisce che è invece sempre necessario il visto di conformità.
 
Condominio e domotica, cosa cambia

L’Agenzia fornisce anche altre spiegazioni. Negli interventi condominiali, il codice fiscale del beneficiario deve essere diverso da quello del condominio.

  Le nuove specifiche chiariscono che, per gli interventi condominiali individuati dai codici 16 e 17 delle istruzioni, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Si tratta di:
- interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio.

  Per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation), il nuovo limite di detrazione per le spese 2021 che è stato fissato a 15mila euro.

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