Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato


/ Alessandro COTTO e Stefano SPINA
5-7 minuti

Le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia competono al detentore dell’immobile che sostenga le spese anche senza un contratto registrato che certifichi la “data certa”. L’interessante principio, che può estendersi alla generalità delle detrazioni “edilizie” e non soltanto a quelle, è contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione 18 maggio 2021 n. 13424.

In generale, i soggetti che possono beneficiare delle detrazioni “edilizie” sono i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese.
I soggetti, che possono beneficiare delle detrazioni “edilizie” in qualità di detentori dell’immobile, sono i locatari, i comodatari e i soci, assegnatari di alloggi, di cooperative edilizia a proprietà indivisa.

Per poter beneficiare delle detrazioni “edilizie” in qualità di detentore, è però necessario che:
- la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato o di assegnazione) che secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 19/2020) deve essere “regolarmente registrato” al momento di avvio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento delle spese;
- risulti acquisito in forma scritta il consenso ai lavori da parte del proprietario (anche successivamente all’inizio dei lavori, ma anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi in cui si comincia a fruire della detrazione).

In relazione al primo aspetto, sono sorti dubbi se l’agevolazione possa essere fruita anche da soggetti che detengono l’immobile in assenza di un contratto di comodato registrato (si veda “Per la riqualificazione energetica comodato senza registrazione” del 20 agosto 2014).
Al riguardo, la Cassazione ha evidenziato che la norma istitutiva della detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio (art. 1 della L. 449/97, ora art. 16-bis del TUIR), “nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata”.

Secondo i giudici, inoltre, “Tale circostanza non si deduce neppure dall’art. 18, comma 1, DPR 131/86 che stabilisce che la registrazione eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte a terzi a norma dell’art. 2704 c.c. Tale norma non esclude infatti l’applicabilità delle ulteriori disposizioni dell’art. 2704 c.c. idonee ad attestare la data certa di un contratto”. In breve, quindi, la registrazione non risulta neppure necessitata dall’esigenza di attribuire “data certa” all’atto.

La Corte ricorda, infatti, che l’art. 2704 c.c. stabilisce: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.

Pertanto, la registrazione del contratto non è il solo metodo per attribuirgli data certa, atteso che l’art. 2704 c.c. contempla la possibilità che “altri fatti” individuino in modo “egualmente certo” la data di formazione dell’atto.

La registrazione non è il solo metodo per attribuire al contratto data certa

In particolare, l’espressione usata dal legislatore nell’ultima parte dell’art. 2704 c.c. non individua un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma la dimostrazione della data certa è lasciata alla valutazione, caso per caso, del giudice del merito.

Se, in generale, per stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione di un documento la giurisprudenza ammette la prova per testimoni o per presunzioni (Cass. nn. 13813/2001 e 19656/2015), i giudici di legittimità hanno ritenuto dimostrata, nel caso di specie, l’anteriorità della data di costituzione della detenzione (mediante un contratto di comodato) rispetto alla effettuazione dei lavori, in presenza dei seguenti elementi di prova: una lettera raccomandata spedita dal genitore al figlio (comodatario) con cui gli attribuiva la detenzione; le lettere raccomandate inviate dal comodatario all’Agenzia delle Entrate per comunicare preventivamente la data di inizio lavori (adempimento ora soppresso); la stipula da parte del detentore del contratto di appalto per i lavori di recupero edilizio e la richiesta e l’ottenimento di un mutuo bancario per i lavori in questione.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...