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Forfetari, il rapporto di lavoro cessato in corso d’anno non fa superare la causa di esclusione


/ Silvia LATORRACA
2-3 minuti

L’accesso al regime forfetario è condizionato al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014).

Con la risposta a interpello n. 368, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno non consente di superare la causa di esclusione, ribadendo il chiarimento reso con la circ. n. 10/2016 (§ 2.3) secondo cui, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Nel caso oggetto di interpello si trattava della cessazione di un rapporto di lavoro pubblico a seguito di dimissioni e ricezione della relativa presa d’atto avvenute nel 2020; il rapporto è proseguito nel 2021 per il periodo di preavviso.
Rilevando che la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso, è stata ritenuta sussistente la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario per la nuova attività avviata nel 2021, in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell’ambito del quale l’istante ha affermato di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro nell’anno precedente (2020).

L’applicabilità del regime agevolato potrà essere valutata nel 2022, soddisfatte le necessarie condizioni

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