/ Pamela ALBERTI
5-6 minuti
I contributi a fondo perduto, come le altre misure di favore legate all’emergenza epidemiologica, trovano indicazione nel modello REDDITI 2021.
I contributi riconosciuti dalle disposizioni emanate nel 2020, aventi natura di contributi in conto esercizio (come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020), sono, per espressa disposizione normativa, fiscalmente irrilevanti, in quanto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (e del valore della produzione ai fini IRAP).
Nel quadro RF è stato quindi introdotto al rigo RF55, tra le altre variazioni in diminuzione, lo specifico codice “83” per indicare, secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI 2021, l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a Conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle disposizioni del 2020. Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti contributi:
- contributo a fondo perduto “generale”, a fronte dell’emergenza epidemiologica, disciplinato dall’art. 25 del DL 34/2020;
- contributo a fondo perduto per attività nei centri storici turistici di cui all’art. 59 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”);
- contributi a fondo perduto ex artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020 convertito (c.d. DL “Ristori”); si evidenzia che le istruzioni fanno riferimento alle precedenti disposizioni di cui all’art. 1 del DL 137/2020 e all’art. 2 del DL 149/2020, che sono tuttavia confluite, in sede di conversione del DL 137/2020 nella L. 176/2020, nei richiamati articoli del medesimo DL “Ristori” convertito;
- contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione di cui all’art. 2 del DL 172/2020 (c.d. DL “Natale”).
Secondo le istruzioni al rigo RF55 va invece indicato con il codice “84”, in applicazione dell’art. 10-bis comma 1 del DL 137/2020, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza), da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Per i soggetti in contabilità semplificata, anche nel quadro RG sono stati introdotti appositi codici per indicare, sia tra i componenti positivi che negativi, i contributi a fondo perduto.
In particolare, sono stati previsti:
- al rigo RG10 (altri componenti positivi), il codice “27” per indicare l’ammontare dei contributi a fondo perduto, che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle disposizioni del 2020: art. 25 del DL n. 34/2020, art. 59 del DL n. 104/2020, art. 1 del DL n. 137/2020 e art. 2 del DL n. 149/2020, art. 2 del DL n. 172/2020 (sopra descritte);
- al rigo RG 22 (altri componenti negativi), il codice “47” per indicare l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27.
Per l’applicazione della detassazione di cui al summenzionato art. 10-bis del DL 137/2020 sono stati invece introdotti il codice “28” da indicare al rigo RG10 e il codice “48” da indicare al rigo RG22.
Quanto al reddito di lavoro autonomo, le istruzioni al rigo RE3 prevedono che i contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, art. 1 del DL 137/2020 e art. 2 del DL 172/2020 debbano essere indicati nella colonna 1, ma non nella colonna 2 del rigo, non venendo, in tal modo, sommati agli altri proventi rilevanti ai fini del reddito di lavoro autonomo professionale.
Con riferimento al quadro RE, si rileva che le istruzioni, a differenza degli altri quadri, non prevedono una specifica indicazioni per i contributi detassati a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020, fermo restando che in ogni caso tali contributi non concorrerebbero comunque alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Stando alle specifiche tecniche del prospetto aiuti di Stato di cui al quadro RS, tali contributi non sembrerebbero poter essere indicati nel rigo RE3 colonna 1, a cui dovrebbe corrispondere l’indicazione nel rigo RS401 degli specifici codici aiuto relativi ai contributi a fondo perduto disciplinati dalle citate disposizioni del 2020.
Occorre compilare anche il prospetto aiuti di Stato
Si ricorda, infatti, che i contributi a fondo perduto dovranno essere indicati nel prospetto sugli aiuti di Stato di cui al quadro RS, indicando lo specifico codice aiuto previsto, a seconda della norma agevolativa, dalla tabella contenuta nelle istruzioni (si veda “Nel prospetto aiuti di Stato di REDDITI 2021 le misure per il coronavirus” del 24 maggio 2021).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...