/ Luca BILANCINI
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Fra pochi giorni dovrebbe avere inizio il processo che prevede la compilazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Dal 1° luglio dovrebbe essere anche possibile la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite strumenti di pagamento elettronici.
L’uso del condizionale, in particolare per le “precompilate”, è consigliabile, considerate le numerose proroghe che hanno interessato la procedura di assistenza on line e atteso il fatto che la stessa compilazione della bozza di dichiarazione annuale IVA partirà solo con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
Analoghe considerazioni potrebbero essere operate per quanto concerne la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite sistemi evoluti di incasso (ad es. POS), se si considera che con la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1109 lett. b) della L. 178/2020) ne era stato differito di sei mesi l’avvio (dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).
Secondo quanto poteva evincersi dalla lettura della relazione illustrativa al DL “Sostegni” (art. 1 comma 10 del DL 41/2021) – norma che ne ha disposto l’ultimo differimento – la proroga riguardante i registri IVA precompilati e le liquidazioni periodiche era stata operata “in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19” aveva comportato “per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica”. Pur riconoscendo gli effetti negativi della pandemia, come già rilevato in passato (si veda “Rinvio per conservazione delle fatture e dichiarazione IVA precompilata” del 20 marzo), ulteriori potrebbero essere i fattori che hanno condotto al differimento.
Se, ragionevolmente, grazie alle nuove specifiche tecniche della e-fattura, obbligatorie dal 1° gennaio 2021, e ai dati trasmessi mediante l’esterometro, l’Amministrazione finanziaria era (ed è) in grado di conoscere nel dettaglio le operazioni oggetto di fatturazione, il mancato obbligo, da inizio anno, di utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione dei corrispettivi aveva presumibilmente privato la stessa Amministrazione di una serie di informazioni utili alla più puntuale redazione dei documenti precompilati, rendendo, di fatto, necessaria la proroga operata dal DL “Sostegni”.
Entrambe le tipologie di dati avrebbero dovuto essere disponibili per la redazione dei registri e delle liquidazioni periodiche IVA, a partire dal 1° luglio 2021, tuttavia, con provv. n. 83884/2021, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato al 30 settembre 2021 il termine entro il quale i registratori telematici dovranno essere aggiornati per l’utilizzo del nuovo tracciato di invio dei corrispettivi, con l’inevitabile conseguenza che, laddove il programma sperimentale di assistenza on line dovesse comunque partire, le informazioni disponibili sarebbero inevitabilmente carenti (il precedente tracciato, tuttora in uso, non consente di avere contezza dei corrispettivi non riscossi).
Come già accennato, anche la possibilità di memorizzare e trasmettere i corrispettivi tramite sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico, quale misura per incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili e per razionalizzare gli adempimenti a carico degli esercenti, è stata oggetto di proroga e la sua introduzione è attualmente prevista dal 1° luglio 2021 (art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015). Occorre però considerare che il relativo provvedimento attuativo non è ancora stato emanato e che la sua approvazione è subordinata all’espletamento della procedura di informazione prevista dalla direttiva 2015/1535/Ue.
È, infine, fissata al 30 giugno 2021 la data ultima per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia. In assenza di adesione, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe memorizzare i soli “dati fattura”, non potendo mantenere le informazioni “descrittive” di cui all’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72. Secondo quanto affermato dal direttore dell’Agenzia nel corso dell’audizione del 5 maggio scorso innanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, l’indisponibilità di tali dati, comporta, ad esempio, il fatto che in sede di rimborso IVA sia richiesta la produzione di “fatture comprovanti diritto ed entità del rimborso”. L’art. 14 del DL 124/2019 permetterebbe, però, alla stessa Amministrazione di memorizzare l’intero complesso di dati contenuti nei file XML, perché possano essere utilizzati da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di accertamento e indagine loro proprie.
Manca, nondimeno, l’autorizzazione, in tal senso, da parte del Garante Privacy, che, a più riprese, ha mosso alcune critiche relativamente alla possibile attuazione di tale disposizione (si veda ex plurimis il parere n. 133/2020). Posto che l’ultima proroga era stata deliberata (provv. n. 56618/2021) al fine di definire le “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, in assenza di tali provvedimenti pare tutt’altro che improbabile un ulteriore differimento.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...