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Figli fino a 24 anni a carico con un reddito non superiore a 4.000 euro


/ Daniele SILVESTRO
5-7 minuti

Nell’ambito della compilazione del modello REDDITI PF 2021, una particolare attenzione va rivolta al prospetto dei familiari a carico, in particolare dei figli.
Al riguardo, il primo aspetto da considerare è che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, di cui all’art. 12 comma 2 del TUIR, è stato incrementato da 2.840,51 a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 commi 252 - 253 della L. 205/2017).

Per applicare il limite di reddito di 4.000 euro previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, l’Agenza delle Entrate, nel corso di Telefisco del 1° febbraio 2018, ha chiarito che “il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade”.

Pertanto, in relazione al modello REDDITI PF 2021, si deve fare riferimento agli anni che il figlio ha compiuto nel corso del 2020. Se lo scorso anno il figlio ha compiuto 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di familiare fiscalmente a carico è di 4.000 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno, quindi, all’estremo, anche se i 24 anni sono stati compiuti il 1° gennaio 2020.
A partire dall’anno in cui il figlio compie 25 anni, si ritorna invece alla regola generale per la quale si è considerati fiscalmente a carico se si possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

È opportuno ribadire che il limite di 4.000 o 2.840,51 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dal periodo in cui viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il figlio era privo di redditi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2007, § 1.4.8).

Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, devono infatti rispettare solo il previsto limite di reddito, a prescindere:
- dall’età (fermo restando il maggior limite di reddito previsto per i figli fino a 24 anni);
- dalla circostanza che convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero);
- dal fatto che siano dediti o meno agli studi o a tirocinio gratuito.

In relazione ai figli non è inoltre richiesta la prova della corresponsione di assegni alimentari, come invece è necessario per gli altri familiari fiscalmente a carico.
Ai sensi dell’art. 12 del TUIR, per i figli a carico spettano determinate detrazioni dall’IRPEF lorda, il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dei genitori, venendo meno in presenza di redditi elevati.

Le detrazioni d’imposta per figli a carico sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate (compreso). Non ha quindi alcuna rilevanza il giorno del mese in cui si verifica l’evento considerato. Ad esempio, la nascita di un figlio il 31 agosto 2020 fa sì che sia considerato a carico per 5 mesi.

Inoltre, è importante considerare anche le regole di ripartizione della detrazione tra i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, infatti, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore; in tal caso, però, tutta la detrazione viene parametrata al maggior reddito (circ. Agenzia delle Entrate 15/2007 § 1.4.4).

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta:
- nella misura del 100% al genitore affidatario;
- oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli compete esclusivamente a quest’ultimo, sulla base del proprio reddito complessivo.

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro (art. 12 comma 1-bis del TUIR), che costituisce un “bonus” complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.
Tale ulteriore detrazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2008 § 1):
- trova applicazione nell’intera misura, anche se la condizione dell’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno;
- non è parametrata al reddito complessivo;
- deve necessariamente essere ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

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