/ Daniele SILVESTRO
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Il differimento riguarda anche aziende e lavoratori agricoli autonomi interessati agli esoneri di novembre e dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021
È stato differito, fino a nuova comunicazione, il termine di versamento del primo acconto 2021 relativo alla contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione speciale INPS artigiani ed esercenti attività commerciali, nonché dagli iscritti alla Gestione separata INPS e che producono reddito di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR, interessati dall’esonero contributivo introdotto, per l’anno 2021, dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Lo ha reso noto ieri, 25 giugno 2021, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 2418, all’interno del quale vengono specificati ulteriori differimenti di termini di versamento già scaduti o di imminente scadenza, integrando così le indicazioni fornite con il messaggio n. 2263/2021 (si veda “Differiti i versamenti dei contributi per le filiere agricole” del 15 giugno 2021).
Infatti, vengono differiti anche i termini di versamento relativi ai lavoratori autonomi in agricoltura interessati all’esonero ex L. 178/2020 e agli esoneri introdotti dagli artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020 in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 e dall’art. 70 del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”) per il mese di febbraio 2021 (quest’ultimo circoscritto alle sole filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra).
Si ricorda che gli esoneri previsti dai DL “Ristori” e “Sostegni-bis” riguardano non solo i lavoratori autonomi, ma anche le aziende.
Nel dettaglio, con il messaggio in commento l’INPS specifica il differimento dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero ex artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020. Il differimento riguarda in particolare:
- il 4° trimestre 2020 per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata (già scaduta il 16 giugno 2021);
- la 4° rata per i lavoratori autonomi in agricoltura (scaduta il 16 gennaio 2021 ma già differita al 16 febbraio 2021);
- i versamenti con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 per le aziende agricole che versano mensilmente.
Per i soggetti interessati all’esonero ex art. 70 del DL 73/2021, sono invece differiti i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021, già scaduti il 16 marzo 2021 per le aziende che versano mensilmente.
Inoltre, viene differita anche la prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura, la cui scadenza è fissata al 16 luglio 2021.
Non risulta alcun differimento relativo al saldo 2020
Infine, si evidenzia che dalla lettura del messaggio n. 2418 non risulta alcun differimento relativo al saldo 2020 per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali e per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, la cui scadenza rimane fissata al 30 giugno 2021.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...