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Via la verifica di legittimità sugli edifici oggetto di interventi con il superbonus

Novità per barriere architettoniche, CILA e Terzo settore contenute nel decreto Semplificazioni

Sono tre le novità che impattano sul superbonus del 110% contenute nel c.d. decreto “Semplificazioni”.

Modificando l’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 33 del DL 31 maggio 2021 n. 77 stabilisce sostanzialmente che:

- gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere “trainati” nel superbonus anche se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica;

- per gli interventi da realizzare, salvo soltanto quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la CILA, senza sia necessaria quindi l’attestazione della regolarità dell’immobile;

- per gli immobili delle ONLUS, ODV e APS, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione potrebbe aumentare.


La prima novità, come accennato, riguarda gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR che possono beneficiare del superbonus al 110%.

A seguito delle modifiche previste dal DL 77/2021, gli interventi in questione, per poter essere agevolati con il superbonus al 110%, possono essere eseguiti congiuntamente, oltre che ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, anche agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).

In entrambi i casi, ai fini del superbonus al 110%, questi interventi sono agevolati “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.


Giova ricordare che, ove gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano “trainati” da quelli di riqualificazione energetica, è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020).

Se, invece, come divenuto ora possibile, vengono “trainati” da quelli antisismici non è necessaria la riduzione della classe di rischio sismico dell’edificio, oltre che ovviamente nemmeno il miglioramento di classe energetica.


La seconda novità riguarda il titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi con agevolazione del 110%.

Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 13-ter nell’art. 119 del DL 34/2020, gli interventi relativi al 110%, con la sola eccezione di quelli effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell’edificio, vengono considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).


La nuova disposizione ha come obiettivo dichiarato il superamento dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili di cui all’art. 9-bis comma 1-bis del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), posto che va a esplicitare che “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione di stato legittimo” di cui al richiamato art. 9-bis.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.


L’ultima novità riguarda le ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri:

- che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;

- i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;

- che sono in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (per beneficiare del superbonus del 110% il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato, in data certa anteriore al 1° giugno 2021).


Per detti soggetti del Terzo settore con le sopraelencate caratteristiche, il nuovo comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.


Nel caso in cui la superficie dell’immobile sul quale sono eseguiti gli interventi sia superiore alla media OMI, quindi, parrebbe che il limite massimo di spesa ammesso in detrazione venga proporzionalmente elevato.

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