/ Anita MAURO7-9 minutes
Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e una astensione, il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo con l’approvazione della legge di conversione, con modificazioni, del DL 73/2021. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda, in primo luogo, che in tal modo diviene definitiva l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari. Viene così superata la proroga al 20 luglio 2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM del 28 giugno 2021 (si veda “Via libera al Sostegni-bis, scadenze al 15 settembre” del 16 luglio 2021). Poiché la proroga al 15 settembre inserita nel DL 73/2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l’ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, che erano invece esclusi dalla proroga ex DPCM 28 giugno 2021.
La disposizione è disciplinata dal nuovo art. 9-ter del DL 73/2021, introdotto in sede di conversione. Non sono poche, infatti, le modifiche scaturite dai lavori parlamentari (per un esame approfondito si veda il Tema on line “Novità del DL «Sostegni-bis» convertito”).
Nella legge di conversione è infatti confluito anche il DL 99/2021 (che si intende abrogato, salvi gli effetti nel frattempo prodotti), con conseguenze sia sui contributi a fondo perduto che sul credito d’imposta sulle commissioni bancarie e per l’acquisto o noleggio di POS.
Riguardo al primo punto, si ricorda che l’art. 1 comma 30 del DL 73/2021 originariamente prevedeva un eventuale ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro, in presenza di risorse residuali. Tale disposizione è stata poi abrogata dall’art. 7 comma 1 del DL 99/2021 e infine, con la legge di conversione del DL 73/2021, viene riproposto il riconoscimento dell’agevolazione. Sono state, inoltre, anche precisate le modalità di determinazione dell’ammontare dell’agevolazione, che nella prima versione erano demandante a un successivo decreto (si veda “Reintrodotto il contributo per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni” del 10 luglio 2021).
I crediti d’imposta sulle commissioni bancarie e per l’acquisto o noleggio di POS ex art. 1 del DL 99/2021, invece, confluiscono nell’art. 11-bis del DL 73/2021. La precisazione inserita in sede di conversione sancisce che le agevolazioni spettano per gli strumenti “nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto”.
Occorrerà quindi attendere lo specifico provvedimento per definire quali siano gli strumenti effettivamente oggetto dell’agevolazione (si veda “Agevolazioni per l’acquisto di POS con caratteristiche tecniche da definire” del 10 luglio 2021).
Sempre riguardo ai crediti d’imposta, si segnala con la conversione del DL 73/2021 una nuova possibilità di accesso al c.d. bonus locazioni nella misura del 60%, 30%, per i primi 5 mesi del 2021, con ampliamento della platea dei beneficiari. Il limite dei ricavi è triplicato ed è previsto un nuovo calcolo del calo del fatturato. Vi è inoltre una nuova misura del credito “ridotto” (40% e 60%) per i dettaglianti con ricavi superiori a 15 milioni di euro (si veda “Nuova misura ridotta del credito locazioni 2021 con ricavi superiori a 15 milioni” del 19 luglio 2021).
Sono state posticipate le rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli. Il “nuovo calendario” prevede dunque che si debbano pagare:
- entro il 31 luglio 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Si tratta, però, di un intervento minimo per i debitori: il termine ultimo per il pagamento rimane quello del 30 novembre 2021 (si veda “Rate da rottamazione dei ruoli con proroga soft” del 19 luglio 2021).
Provvedimenti riguardano anche gli incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti e, per quanto riguarda le norme sul lavoro, viene introdotta la possibilità, per gli accordi collettivi, di introdurre nuove causali per i contratti a tempo determinato. Nella tabella di seguito riportata vengono elencate le principali novità del DL 73/2021 convertito.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...