/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Con quattro nuove risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate continua perlopiù a ribadire alcuni aspetti riguardanti gli interventi che possono beneficiare del superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che sono già stati oggetto di precedenti chiarimenti di prassi.
Nella risposta n. 513/2021, in particolare, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che:
- possono beneficiarne “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, siano esse residenti o non residenti in Italia a condizione che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedano redditi imponibili (è sufficiente essere titolare di reddito fondiario). In assenza di imposta lorda sulla quale operare la detrazione fiscale del 110% il soggetto non residente può optare per la cessione della detrazione o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020;
- nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il superbonus spetta per gli interventi antisismici realizzati sull’edificio demolito, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica spetta soltanto in relazione alle spese sostenute per l’edificio risultante dalla ricostruzione dell’edificio demolito, escluse quelle sostenute per la parte eccedente il volume ante lavori.
Sulla necessità di possedere redditi imponibili al fine di beneficiare del superbonus si è espressa anche la risposta n. 517/2021. Analizzando il caso di una cooperativa sociale (ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97) di produzione di lavoro che rientra tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’art. 11 del DPR 601/73, il superbonus non può spettare, né è possibile esercitare l’opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020. L’agevolazione fiscale nella misura del 110%, tuttavia, spetta se la cooperativa percepisce redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, inoltre, la detrazione al 110% sugli interventi previsti dai precedenti commi 1-8 può trovare applicazione se tali interventi sono effettuati, tra gli altri, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel registro CONI istituito ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. L’agevolazione spetta al soggetto che sostiene le spese, sia esso possessore (proprietario o titolare di diritto reale) o mero detentore dell’immobile.
Al riguardo, la risposta n. 515/2021 dell’Agenzia ammette al superbonus l’ASD che, per effetto di una Convenzione con il Comune, detiene l’immobile di proprietà dell’ente locale (previo assenso dello stesso Comune all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario).
La detrazione fiscale spetta quindi per gli interventi di efficientamento energetico effettuati nella palestra, ma solo per la parte adibita a spogliatoi.
Il superbonus, infine, spetta per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020).
In particolare, gli interventi in questione devono essere effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, “riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive”. Il caso di specie analizzato nella risposta n. 516/2021 riguarda un Comune che nel menzionato elenco risulterebbe in zona sismica 3, mentre nell’elenco contenuto nella tabella cui fa riferimento la circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24 ricadrebbe in una zona a rischio sismico 4.
L’Agenzia chiarisce che con l’ordinanza n. 3274/2003 sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche che devono essere osservate dai Comuni e che i successivi aggiornamenti operati dagli enti locali (nello specifico dalla Provincia) rilevano ai fini dell’individuazione della classe di rischio (rileverebbe, quindi, la mappa di classificazione rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, pubblicata sul sito https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...