/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Nella seduta di ieri, la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (“CILA superbonus”), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del DL 34/2020, come sostituito dall’art. 33 comma 1 lett. c) del DL 77/2021 convertito (si veda “CILA superbonus senza attestazione dello stato legittimo dell’immobile” del 31 luglio).
Il nuovo modello, unico a livello nazionale e pubblicato sul sito della Funzione pubblica, è operativo da oggi.
Si ricorda che, in base al citato comma 13-ter:
- gli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con l’esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, di cui all’art. 9-bis comma 1-bis del DPR 380/2001.
La decadenza del superbonus al 110% ex art. 49 del DPR 380/2001 potrà poi aversi “esclusivamente nei seguenti casi”:
- mancata presentazione della CILA;
- realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata;
- assenza, nella CILA, dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell’immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell’immobile è stata completata ante 1° settembre 67;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del superbonus al 110% sulle spese.
Come si legge sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, il modulo per la CILA superbonus contiene le informazioni essenziali: vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Come anticipato, non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati solo se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplice descrizione dell’intervento nel modulo.
Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.
Per quanto riguarda i vantaggi, oltre all’eliminazione delle attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, il Dipartimento della Funzione pubblica ha stimato che eliminando l’attestazione di stato legittimo si ottiene un risparmio di spesa di almeno 110 milioni di euro.
La legge prevede che i moduli approvati previa intesa o accordo siano livelli essenziali delle prestazioni, dunque obbligatori.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...