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Più tempo per trasferire la residenza per la prima casa se c’è il superbonus


/ Arianna ZENI
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Con la conversione del DL 77/2021 (decreto “Semplificazioni”), a opera della L. 108/2021, è stata introdotta una nuova norma che allunga i termini per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa”, per gli immobili “sottoposti a uno o più interventi” c.d. “trainanti” di riqualificazione energetica ai fini del superbonus 110%.

Si ricorda, in primo luogo, che la tra le condizioni richieste per l’accesso all’agevolazione prima casa sugli acquisti di immobili abitativi di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 (agevolazione che consente di applicare l’imposta di registro al 2% o l’IVA al 4%), la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, richiede, tra l’altro, che l’acquirente trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto (ove non l’abbia già fissata in precedenza, e salvo che non svolga la propria attività in quel Comune).

Il nuovo comma 10-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 33-bis del DL 77/2021 convertito, prevede che tale termine si allunghi da 18 a 30 mesi, decorrenti dalla data dell’atto di compravendita “nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)” dell’art. 33-bis del DL 77/2021, ovvero uno o più interventi “trainanti” di riqualificazione energetica ai fini del superbonus 110%.

La dizione normativa “immobili sottoposti” potrebbe consentire di applicare l’estensione del termine non solo ai casi in cui gli interventi siano stati realizzati dall’acquirente, bensì, probabilmente, anche a quelli effettuati dal venditore. La ratio del prolungamento del termine, in effetti, sembra risiedere nel fatto che i lavori abbiano reso difficile il trasferimento nell’immobile acquistato (benché la norma sulla prima casa a rigore non richieda il trasferimento nell’immobile acquistato, bensì nel Comune in cui esso si trova) e, pertanto, potrebbe riguardare anche immobili per i quali i lavori siano stati cominciati dal cedente.

La dizione normativa non sembra imporre che gli interventi siano in corso al momento dell’acquisto, anche se, in particolare ove i lavori siano stati cominciati dal venditore, ciò potrebbe apparire coerente con la ratio normativa. Il tema meriterà chiarimenti.

Termini relativi alla prima casa sospesi fino al 31 dicembre 2021

Va rilevato, inoltre, che i termini relativi all’agevolazione prima casa sono stati sospesi dall’art. 24 del DL 23/2020 (decreto “liquidità”), come modificato dal DL 183/2020 convertito, che ha sospeso, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa.
La sospensione comporta che i termini in questione sono “bloccati”, per il periodo indicato, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, il 1° gennaio 2022.

Atteso che l’art. 33-bis del DL “Semplificazioni” convertito rinvia al termine di cui alla lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, il prolungamento del termine per il trasferimento della residenza riferito agli immobili sottoposti a interventi “superbonus” dovrebbe aggiungersi alla sospensione dei termini prevista dal DL 23/2020, di modo che, per acquisti operati, ad esempio, oggi, aventi a oggetto immobili sottoposti a interventi “superbonus” indicati dalla norma, il termine di 30 mesi comincerà a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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