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Denuncia di infortunio dopo la ricezione del certificato medico


/ Elisa TOMBARI
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Nell’attuale formulazione, l’art. 53 del DPR 1124/65 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata in via telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

La norma, oltre a porre la nota indicazione secondo la quale il datore di lavoro non deve effettuare alcuna valutazione circa l’ammissibilità del caso ad indennizzo ma deve comunque trasmettere la denuncia di infortunio ove abbia ricevuto il certificato, pone alcune questioni relative agli stretti termini per la denuncia.

Quanto al dies a quem, non vi è dubbio che esso scatti dal momento in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico citato nella norma. A riguardo la circ. INAIL n. 22 del 2 aprile 1998 evidenzia che “di fatto, anche se normalmente la conoscenza dell’evento da parte del datore di lavoro precede l’acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione” e prevede quindi, con riferimento alla certificazione sanitaria, che è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l’inoltro della denuncia. In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico.

Con riferimento all’ultimo giorno utile per l’invio, fin dalla citata circ. n. 22/98 viene anche previsto che, nel caso di scadenza del termine in un giorno festivo, essa slitta al primo giorno successivo non festivo.
Più delicata è la questione relativa alla scadenza nel giorno di sabato.

In verità, la circolare già citata prevedeva che il termine non fosse prorogato al lunedì ma alcuni dubbi erano sorti a seguito di una lettera della Direzione centrale dell’Istituto del 5 marzo 2014 in base alla quale “in materia di denunce di variazione e conseguente irrogazione di sanzioni amministrative formali applicabili in caso di tardività delle denunce stesse, è stato stabilito che la giornata di sabato è assimilata ad una giornata festiva, in quanto spesso non lavorativa”.
Tale regola, però come confermato con ulteriori successive disposizioni, non riguarda le denunce in materia di infortuni e malattie professionali.

Il termine pertanto scade il sabato e non è possibile applicare in via analogica nemmeno le disposizioni previste in materia processuale agli adempimenti amministrativi che scadono nella giornata di sabato. A tale interpretazione osta, ovviamente, la necessità di erogare con la massima sollecitudine le prestazioni all’infortunato che impedisce qualsivoglia ritardo nell’invio della denuncia necessaria al fine di completare l’istruttoria del caso.
La denuncia deve essere inviata avvalendosi dei servizi on line dell’istituto e solo eccezionalmente, in caso di indisponibilità degli stessi, può essere inviata via PEC.

È da ricordare in ultimo che l’obbligo previsto dall’art. 53 del DPR 1124/65 va coordinato con il disposto dell’art. 3 comma 3-bis del DL 244/2016 conv. L. 19/2017, che ha modificato l’art. 18 comma 1-bis del DLgs. 81/2008.
A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Come ricorda la circ. INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017, per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 1124/65.

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