La circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate contiene una serie di chiarimenti sulle misure del decreto «Antifrode»
Con la circolare n. 16 pubblicata nella serata di ieri, l’Agenzia delle Entrate offre i primi chiarimenti sistematici con riguardo alle misure urgenti introdotte dal DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrode”) per il contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e della cessione dei crediti di imposta introdotti da misure emergenziali anti-COVID.
Con riguardo al superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, la circolare (§ 1.1) chiarisce in particolare che l’obbligo di visto di conformità, nel caso di beneficio fruito come detrazione in dichiarazione dei redditi (sempre escluso nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate oppure di dichiarazione presentata tramite il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale), si applica solo per le spese sostenute dopo l’11 novembre 2021 e non può quindi in alcun caso riguardare le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta.
Con riguardo ai bonus diversi dal superbonus, la circolare n. 16/2021 (§ 1.2) precisa invece che:
- i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021, con l’esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima di tale data;
- il visto di conformità, per l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito, può essere rilasciato dai medesimi soggetti abilitati al suo rilascio nel caso di “opzioni superbonus”, con applicazione delle medesime sanzioni in caso di conformità infedele; a sua volta l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata dai tecnici abilitati al suo rilascio con riguardo alle spese relative a “interventi superbonus” (rinvio che fa supporre che, secondo l’Agenzia, non sia possibile, nemmeno per gli interventi “minori”, la sostituzione dell’attestazione di congruità a cura del tecnico abilitato con la dichiarazione rilasciata dal fornitore o l’installatore; sul punto sarebbe però stato preferibile un chiarimento esplicito);
- l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, ma è necessario che si riferisca a interventi che “risultino perlomeno iniziati”.
La possibilità di rilasciare l’attestazione di congruità delle spese su interventi “soltanto iniziati” dovrebbe aprire alla possibilità di rilasciare anche il visto di conformità alle medesime condizioni e, per consecutio logica, dovrebbe consentire alle banche e agli altri cessionari di procedere “serenamente” all’acquisto del credito di imposta sulle medesime basi, ossia senza dover attendere prudenzialmente l’ultimazione dei lavori, ferma restando la verifica che i lavori “risultino perlomeno iniziati” (anche qui, però, un chiarimento esplicito sarebbe stato di gran lunga preferibile a tali impliciti sottintesi, considerata la delicatezza della questione, in questa fine di 2021, con riguardo soprattutto al bonus facciate).
Per le banche e gli altri cessionari che rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, la circ. n. 16/2021 (§ 2) sottolinea peraltro che, in ragione del sopravvenuto divieto di procedere all’acquisto del credito di imposta, in presenza dei presupposti che obbligano alla segnalazione di operazione sospetta (SOS), il compimento della medesima costituisce condotta “valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti”, ivi compreso il caso in cui il cessionario, che avrebbe dovuto effettuare la segnalazione (oltre che astenersi dal procedere all’acquisto), non abbia segnalato.
Niente obbligo di attestazione della congruità per il “sismabonus acquisti”
Di interesse anche il chiarimento relativo al c.d. “sismabonus acquisti”, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, laddove è stato confermato che, anche dopo il decreto “Antifrode”, non sussiste alcun obbligo di attestazione della congruità delle spese (né in caso di 110%, né in caso di 75% o 85%), perché l’agevolazione non è commisurata alle spese sostenute per gli interventi edilizi, bensì a quelle di acquisto delle unità immobiliari (viene da sé che il medesimo principio debba necessariamente valere anche per la detrazione IRPEF “acquisti” di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR).