Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Ancora possibile il reverse charge «tradizionale»


/ Dario AUGELLO e Gabriella DE MATTIA
6-7 minuti

Gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità “analogica”.

È stata, infatti, differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.
Il rinvio è avvenuto a opera dell’art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 convertito. Sono state, quindi, “annullate” e sostituite le specifiche tecniche al tracciato della fattura elettronica via SdI che erano già state approvate per consentire l’adozione delle novità dal 1° gennaio scorso (provv. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021). Resta inteso che, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole in tema di “esterometro”, sarà possibile effettuare l’integrazione “cartacea” della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l’adempimento.

La gestione “analogica” delle fatture da soggetti non stabiliti avviene secondo i termini ordinariamente previsti per acquisti col meccanismo del reverse charge.
Nel caso di fatture da soggetti stabiliti in altri Stati Ue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, il cessionario o committente nazionale è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta e a computarla nella liquidazione periodica del mese di ricezione.

L’annotazione della fattura sul registro delle vendite (o dei corrispettivi) avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento. Inoltre, se l’IVA è detraibile, la fattura ricevuta è annotata sul registro degli acquisti entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (nel caso di fatture ricevute nel 2022, il termine è il 2 maggio 2023). In tal caso, resta dovuta la presentazione trimestrale del c.d. “esterometro”: entro il 31 gennaio 2022, sono trasmessi i dati relativi al quarto trimestre 2021; entro il 2 maggio 2022, i dati relativi al primo trimestre 2022; entro il 22 agosto 2022, i dati relativi al secondo trimestre 2022 (il 31 luglio è sabato e opera il differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).

È fatta salva la possibilità di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto, così sostituendo l’obbligo di comunicazione dei dati su base trimestrale. Si utilizzano i codici “Tipo Documento”: “TD17”, in caso di acquisto di servizi dall’estero e “TD18”, per l’acquisto di beni intracomunitari.

Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue, va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione. Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l’esterometro. Si utilizza il codice “TD17” per i servizi ricevuti e “TD19” per i beni acquistati.

Lasciando il tema dell’esterometro, occorre sottolineare come, in ambito “nazionale”, resti ancora facoltativa l’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo di reverse charge “interno”, che può quindi, tuttora, essere effettuato con annotazione cartacea dell’imposta sul documento.

Va evidenziato, tuttavia, come, in relazione alla Faq Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, pubblicata nella sezione “Info e Assistenza” del portale “Fatture e Corrispettivi”, il cessionario o committente che decida di procedere secondo le modalità analogiche non potrà “inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo” nei registri IVA precompilati.  Ne consegue che chi desidera fruire del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate sarà sostanzialmente obbligato a operare l’integrazione mediante trasmissione al SdI di un file XML caratterizzato dal codice “TD16” come “Tipo Documento”.

Quanto ai termini per effettuare l’inversione contabile – analogica o elettronica – deve farsi riferimento all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura emessa dal cedente/prestatore senza addebito dell’IVA va integrata dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”. Il medesimo documento è annotato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.

Esemplificando, il soggetto passivo che riceva, in data 27 gennaio 2022, una fattura per servizi di pulizia di edifici, soggetti a reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (codice “N6.7”), potrà integrare il documento e annotarlo nel registro delle vendite, entro il 31 gennaio 2022 o, al più tardi, entro l’11 febbraio 2022, con riferimento al mese di gennaio.

Qualora sia scelta la strada dell’integrazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia (cfr. “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”), occorrerà inserire nel campo data del file XML, “la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore”. Nel nostro caso, potrà essere indicata una data a scelta compresa nell’intervallo fra il 27 e il 31 gennaio 2022.
La stessa Agenzia consiglia, ai cessionari o committenti che desiderino avvalersi dei documenti IVA precompilati, di trasmettere il file con codice “TD16” entro la fine del mese indicata nel campo “Data”.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...