Se non sono di mera pulizia e/o ritinteggiatura e riguardano più del 10% della superficie devono soddisfare i requisiti minimi di trasmittanza termica
Gli interventi sulle strutture opache, balconi, ornamenti e fregi delle “facciate esterne” che consentono di beneficiare del “bonus facciate” di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 possono spaziare da meri interventi di pulitura o tinteggiatura esterna a interventi influenti dal punto di vista termico.
Tra gli interventi non influenti dal punto di vista termico rientrano espressamente quelli di mera pulitura e/o tinteggiatura esterna.
Possono rientrarvi anche altri interventi, diversi da quelli di mera pulitura e/o tinteggiatura esterna, purché concretamente non influenti dal punto di vista termico e, in ogni caso, purché relativi a non più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Ai sensi del comma 220 dell’art. 1 della L. 160/2019, infatti, “nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio” devono soddisfare i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal DM 26 giugno 2015 ed i valori limite di trasmittanza termica che, per gli interventi con data lavori a partire dal 6 ottobre 2020, sono quelli stabiliti dalla Tabella 1 dell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” (per gli interventi con data inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, sono invece quelli stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato B del DM 11 marzo 2008).
In pratica, ove l’intervento sia eseguito su più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e non consista nella mera pulizia e/o ritinteggiatura, per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 60% dal 1° gennaio 2022 e del 90% fino al 31 dicembre 2021, un tecnico deve asseverare il rispetto dei suddetti requisiti minimi.
L’utilizzo delle locuzione “o” anziché di “e”, ripresa per altro nei documenti della prassi dell’Agenzia delle Entrate, non sembra lasciare dubbi con riguardo al fatto che anche per gli interventi non influenti dal punto di vista termico, che non sono di pulitura e ritinteggiatura, e che riguardano più del 10% della superficie disperdente lorda occorra soddisfare i requisiti definiti dai citati decreti.
La ratio potrebbe essere quella di voler comunque ottenere, dagli interventi effettuati, un risparmio energetico. Diversamente, ove non si riescano a soddisfare i requisiti, il bonus facciate non spetta e sarà possibile, eventualmente, beneficiare soltanto di altre agevolazioni fiscali (per i condomini, ad esempio, si può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR anche per gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni condominiali).
Nel caso venga sostituito l’intonaco dell’edificio per oltre il 10% della superficie delle facciate, ad esempio, sarà il tecnico a dover stabilire se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il calcolo della soglia del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, il cui superamento comporta in ogni caso, per gli interventi diversi da quelli di mera pulitura e tinteggiatura esterna, la necessità di soddisfare i requisiti minimi e i valori di trasmittanza termica stabiliti dalla disciplina in materia di prestazioni energetiche degli edifici, nonché le procedure e gli adempimenti propri della disciplina dell’ecobonus, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente (circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2020).
In altre parole, al denominatore del rapporto (che vede al numeratore la superficie dell’intonaco oggetto di intervento) non va considerata la sola superficie disperdente lorda complessiva delle facciate che possono rientrare tra quelle oggetto di interventi agevolati con il bonus facciate, bensì va considerata l’intera “superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno” (cfr. Guida Agenzia delle Entrate Bonus facciate, aggiornata a luglio 2021, p. 11 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 agosto 2020 n. 287).