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Bonus facciate sempre con visto e congruità in caso di opzione


/ Antonio NICOTRA
5-7 minuti

Nel corso di Telefisco, tenutosi ieri, 27 gennaio, diverse risposte dell’Agenzia delle Entrate hanno riguardato le detrazioni per interventi “edilizi”. Anche in quest’occasione, però, nulla è stato precisato sul termine entro cui vanno sostenute le spese per poter beneficiare del “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, nella versione superbonus del 110% (si veda “Per il sismabonus acquisti al 110% termine finale in cerca di conferme” del 14 gennaio 2022).

Tornando alle risposte dell’Amministrazione finanziaria fornite nel corso dell’evento, è stato anzitutto precisato, seppur la questione non si ritiene necessitasse di ulteriori chiarimenti perché la norma contenuta nell’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 è molto chiara sul punto, che, con riguardo al bonus facciate di cui ai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della L. 160/2019, nel caso di interventi sia influenti, sia non influenti dal punto di vista termico (ad esempio gli interventi di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna), non operano le esclusioni dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese.

Detto comma 29, infatti, dispone chiaramente che, ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus, sono esclusi dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese previsti dal DL 157/2021, in caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020, gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate. Per questa detrazione, quindi, nel caso si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, visto di conformità e attestazione di congruità delle spese sono sempre necessari.

Le spese per interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, inoltre, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, possono dare luogo a esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 solo a lavori ultimati, oppure, prima della loro ultimazione, solo sulla base di stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di due, ciascuno dei quali corrispondente a una percentuale di completamento dei lavori non inferiore al 30%.
L’applicazione del superbonus presuppone inevitabilmente l’effettuazione degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 e/o degli interventi “trainanti” di riduzione del rischio sismico di cui al successivo comma 4.

In presenza di capitolati di appalto che contemplano interventi sia di efficienza energetica, sia di riduzione del rischio sismico, la risposta a interpello DRE Veneto n. 907-1595/2021 prima e, da ultimo, anche la risposta a interpello dell’Agenzia n. 53/2022 (si veda “Nel superbonus avanzamento dei lavori con verifica per ciascun intervento” di oggi) hanno giustamente chiarito che la verifica del superamento della soglia di completamento del 30% dei lavori complessivi, ai fini della “validità” del SAL in ottica esercizio opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, può essere fatta in modo disgiunto, separando di fatto i due ambiti di intervento.

Diversamente, sempre con riguardo al superbonus del 110%, per verificare la possibilità di fruire della finestra temporale agevolata più ampia stabilita dai commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 rispetto a quella “base” del 30 giugno 2022 (art. 119 commi 1 e 4 del DL 34/2020) nei casi in cui viene prevista una proroga del termine subordinatamente al raggiungimento di una determinata percentuale di completamento dell’intervento complessivo entro una determinata data precedente, la risposta a interpello n. 791/2021 ha chiarito che la verifica del requisito del superamento della richiesta percentuale di completamento dell’intervento complessivo va effettuata avendo riguardo all’intero intervento e non soltanto alla sua parte che rientra nell’ambito di applicazione del superbonus (in tal senso una risposta fornita nel corso di Telefisco).

Con un’altra risposta, inoltre, l’Agenzia ha precisato che per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, che rientrano tra quelli “trainati” per i quali si può beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici, il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per ogni all’unità abitativa comprensiva delle sue pertinenze, anche se accatastate separatamente. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, vanno considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Se l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è “trainato” da un intervento antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

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