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Condomini esclusi dalla comunicazione preventiva per prestazioni occasionali

L’obbligo riguarda i committenti che operano in qualità di imprenditori

L’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dal nuovo art. 14 del DLgs. 81/2008, come riformulato dall’art. 13 del DL 146/2021, non si applica ai condomini, in quanto interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.


Lo ha chiarito la Fondazione studi Consulenti del lavoro che, con alcune FAQ pubblicate ieri, ha ripreso quanto illustrato sul punto dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota n. 29/2022 (si veda “Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali tramite email” del 12 gennaio 2022). Il predetto obbligo di comunicazione non trova applicazione, inoltre, per le prestazioni di lavoro occasionali Libretto di famiglia e/o PrestO ex art. 54-bis del DL 50/2017, già oggetto di specifici obblighi.


Quanto alle tempistiche previste per la comunicazione, la Fondazione ricorda che per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 (data di introduzione dell’obbligo) la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio compreso. Proprio con riguardo a tale scadenza, si evidenziano i dubbi sollevati con una lettera congiunta dall’Associazione nazionale commercialisti (ANC) e dal Sindacato commercialisti italiano (SIC), i quali osservano che tale previsione costituisce una violazione del principio della irretroattività delle norme, in quanto si introduce con carattere di urgenza “un obbligo di fatto non previsto dalla norma, producendo così una forzatura che comporta un ulteriore aggravio del lavoro svolto dai professionisti, senza alcuna utilità dal punto di vista della tutela della sicurezza del lavoro e dei lavoratori autonomi occasionali” (si veda “Dubbi sui termini della comunicazione preventiva per prestazioni occasionali” del 14 gennaio 2022).


Per effettuare la comunicazione, la norma rinvia alle modalità previste dall’art. 15 comma 3 del DLgs. 81/2015 in materia di lavoro intermittente; tuttavia, nelle more dell’aggiornamento degli applicativi informatici per la comunicazione, questa dovrà essere effettuata a mezzo email ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo dedicato, riferito all’Ispettorato competente per territorio.


Nuova comunicazione se l’opera non è compiuta nei tempi indicati

La Fondazione ne riepiloga i contenuti minimi, ossia i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività, la data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio, con la precisazione che nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.


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