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Dai commercialisti tre check list sui bonus edilizi

Documenti di ausilio per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità su interventi per ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus

Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno predisposto tre check list con l’intento di fornire una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto ai bonus edilizi, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria.

I tre documenti, da ieri disponibili sul sito della FNC e scaricabili gratuitamente in versione editabile, riguardano l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni nella versione ordinaria e il sismabonus nella versione ordinaria.


L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) estende alle spese sostenute nel 2022, 2023, 2024 e, limitatamente a quelle agevolate con il superbonus 110%, anche a quelle sostenute nel 2025, la possibilità di esercitare le opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020, inizialmente limitata alle sole spese sostenute nel 2020 o 2021 (e successivamente estesa a quelle sostenute nel 2022, ma limitatamente alle spese agevolate con il superbonus 110%).


Il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, introdotto dal citato art. 1 comma 29, prevede poi l’obbligo generalizzato di visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate che divengono oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Questa disposizione è stata in un primo momento introdotta dal DL 157/2021 (decreto “Antifrodi”), con decorrenza 12 novembre 2021. Il DL 157/2021, il cui testo è trasfuso nell’art. 1 comma 28 ss. della L. 234/2021, è stato poi abrogato ed è stabilito che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157” (art. 1 comma 41 della L. 234/2021).


Come ricordato anche nelle check list, l’obbligo di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute è stato esteso alle detrazioni ordinarie, tra cui l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni e il sismabonus. Sono esclusi dall’obbligo gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del “bonus facciate” (si veda “Con opzione nel 2022 interventi minori del 2021 senza congruità e conformità” dell’8 gennaio 2022).


Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal superbonus del 110%, l’obbligo è previsto infine anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021 (si veda “Visto di conformità anche per comunicazioni di cessione delle rate residue” del 7 dicembre 2021).


Le check list sono strumenti di supporto di carattere generale

La Fondazione nazionale dei commercialisti sottolinea che le tre check list rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale, che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare.

Spetta infatti solo al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

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