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Esonero contributivo del 100% per le cooperative costituite da lavoratori


/ Daniele SILVESTRO
4-6 minuti

L’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL, e ha una durata massima di 24 mesi

In tema di agevolazioni contributive, la legge di bilancio 2022 si caratterizza anche per specifici interventi sia in favore di imprese in crisi sia riguardanti la salvaguardia dell’occupazione e la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, a differenza di quanto invece previsto nella scorsa manovra, dove le principali agevolazioni introdotte hanno riguardato l’assunzione di nuovo personale (ad esempio l’esonero per i lavoratori under 36 o donne svantaggiate), lavoratori già in forza (come la decontribuzione sud) o lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19.

Sotto il profilo della salvaguardia dell’occupazione e la continuità dell’attività imprenditoriale, l’art. 1 commi 253 e 254 della L. 234/2021 riconosce in favore delle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 23 comma 3-quater del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’esonero può avere una durata massima di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa. Inoltre, l’agevolazione si applica nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo della misura, la legge di bilancio 2022 circoscrive l’agevolazione in favore delle cooperative che si costituiscono dal 1° gennaio del 2022 secondo quanto previsto dal comma 3-quater dell’art. 23 del DL 83/2012. Quest’ultima disposizione è stata inserita dall’art. 1 comma 270 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), il quale ha introdotto un’ulteriore finalità al Fondo crescita sostenibile. Tuttavia, proprio quest’ultima manovra finanziaria è intervenuta sul punto sostituendo il citato comma 3-quater (si veda l’art. 1 comma 746 della L. 234/2021).

Il comma in argomento prevede in sostanza che – al fine di salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali (art. 23 comma 2 lett. c-ter) del DL 83/2012) – possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi (c.d. operazione di workers buyout). La concessione di tali finanziamenti (nonché l’erogazione e il rimborso) è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico con cui dovranno essere stabiliti modalità e criteri, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il successivo comma 254 dell’art. 1 della L. 234/2021 prevede anche una condizione da rispettare al fine di poter applicare l’agevolazione in commento. Nel dettaglio, l’esonero non può essere riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

In merito alla contribuzione oggetto di esonero, la legge di bilancio 2022 opera un’ulteriore precisazione. Infatti, lo sgravio – come espressamente indicato al citato comma 253 – si applica solo alla contribuzione dovuta ai fini previdenziali dai datori di lavoro, non trovando invece applicazione nei confronti dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
In ultimo, si sottolinea che per i lavoratori tale esonero non incide sulla misura della futura pensione, in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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