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Ferie residue maturate nel secondo anno precedente

Ricordiamo che entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai lavoratori  il residuo ferie del secondo anno precedente (le aziende che hanno la maturazione impostata da gennaio a dicembre. Per le Aziende che maturano le ferie da settembre ad agosto i 18 mesi decorrono dal 1° settembre e l’obbligo scade il 28/02 e così via per eventuali differenti maturazioni) se verrà riconfermato il decreto che ogni anno proroga la scadenza e le eventuali sanzioni per la mancata o parziale fruizione da parte dei lavoratori.

Cosa accade se non vengono utilizzate le ferie entro giugno?

Nel caso delle ferie maturate quindi 2 anni fa e non ancora godute al 30/06, si dovrà elaborare la busta paga di luglio del corrente anno sommando alla retribuzione imponibile l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute (anche se non effettivamente corrisposto) e versare i relativi contributi.

Quando successivamente al 30 giugno il dipendente dovesse usufruire delle ferie non godute, sul cui corrispettivo monetario il datore di lavoro avra’ già assolto l’obbligo contributivo, si potrà recuperare l’importo anticipato.

Ci sono sanzioni?

Nel caso di mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie (le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai CCNL), il Dlgs 66/2003 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro: da 100 a 600 euro, che si riduce a 200 euro (in base al Dlgs 213/1998); se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione passa da 400 a 1.500 euro, ridotta a 500 euro; se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 e 4.500 euro e non è ammessa la riduzione.

Ricordiamo che le ferie non godute non possono essere monetizzate. In alcuni casi, si può compensare l’eventuale residuo con l’indennità sostitutiva, per esempio quando i giorni previsti dal Ccnl eccedono il periodo minimo legale di quattro settimane o alla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

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