Secondo la giurisprudenza europea va calcolata in modo da coincidere, in linea di principio, con quella ordinaria La giurisprudenza di legittimità è tornata a pronunciarsi sul tema della determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale, rispetto a quella erogata per la normale attività lavorativa, confermando il proprio costante indirizzo. Si ricorda, innanzitutto, come, ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cost., al lavoratore sia riconosciuto il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite, al fine di consentirne il recupero delle energie psico-fisiche. L’art. 2109 c.c. e l’art. 10 del DLgs. 66/2003 (in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce) specificano, inoltre, come il periodo annuale di ferie retribuite – non inferiore a 4 settimane – debba essere goduto, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, ...
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