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Sulla retribuzione delle ferie Cassazione allineata ai criteri comunitari

Secondo la giurisprudenza europea va calcolata in modo da coincidere, in linea di principio, con quella ordinaria La giurisprudenza di legittimità è tornata a pronunciarsi sul tema della determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale, rispetto a quella erogata per la normale attività lavorativa, confermando il proprio costante indirizzo. Si ricorda, innanzitutto, come, ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cost., al lavoratore sia riconosciuto il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite, al fine di consentirne il recupero delle energie psico-fisiche. L’art. 2109 c.c. e l’art. 10 del DLgs. 66/2003 (in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce) specificano, inoltre, come il periodo annuale di ferie retribuite – non inferiore a 4 settimane – debba essere goduto, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, ...

Ferie residue maturate nel secondo anno precedente

Ricordiamo che entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai lavoratori  il residuo ferie del secondo anno precedente (le aziende che hanno la maturazione impostata da gennaio a dicembre. Per le Aziende che maturano le ferie da settembre ad agosto i 18 mesi decorrono dal 1° settembre e l’obbligo scade il 28/02 e così via per eventuali differenti maturazioni) se verrà riconfermato il decreto che ogni anno proroga la scadenza e le eventuali sanzioni per la mancata o parziale fruizione da parte dei lavoratori. Cosa accade se non vengono utilizzate le ferie entro giugno? Nel caso delle ferie maturate quindi 2 anni fa e non ancora godute al 30/06, si dovrà elaborare la busta paga di luglio del corrente anno sommando alla retribuzione imponibile l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute (anche se non effettivamente corrisposto) e versare i relativi contributi. Quando successivamente al 30 giugno il dipendente dovesse usufruire delle ferie non ...

Ferie 2018 e 2019

Entro il prossimo 31 dicembre, i datori di lavoro dovranno far godere ai lavoratori le prime due settimane di ferie maturate nel 2019.  Entro il 30 giugno 2020 poi dovranno essere godute le ultime due settimane maturate nell'anno 2018 (18 mesi dal 01/01/2019) per le aziende che hanno la maturazione impostata da gennaio a dicembre.

Il periodo minimo di ferie non può essere monetizzato

Il periodo minimo di ferie non può essere monetizzato Sostituibili dall’indennità economica i giorni di ferie riconosciuti dalla contrattazione collettiva in eccesso rispetto al minimo Nell’ottica di una corretta gestione del personale, un ruolo non secondario ha il controllo della puntuale fruizione delle ferie da parte dei dipendenti. L’istituto, già disciplinato dall’ art. 2109  c.c., ha oggi come norma di riferimento l’ art. 10  del DLgs. 66/2003 sull’orario di lavoro, secondo cui il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie di quattro settimane, ma la contrattazione collettiva può attribuire al dipendente un numero di giorni di ferie superiore al minino legale. La legge non detta un criterio per determinare i termini di maturazione del diritto, se non stabilendo che si tratta di un periodo annuale di ferie, per cui necessariamente l’intervallo di riferimento è di 365 giorni. Secondo la giurisprudenza (Cass. n.  6431/1991 ), ciò non comporta ch...