Secondo la giurisprudenza europea va calcolata in modo da coincidere, in linea di principio, con quella ordinaria
La giurisprudenza di legittimità è tornata a pronunciarsi sul tema della determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale, rispetto a quella erogata per la normale attività lavorativa, confermando il proprio costante indirizzo.
Si ricorda, innanzitutto, come, ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cost., al lavoratore sia riconosciuto il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite, al fine di consentirne il recupero delle energie psico-fisiche.
L’art. 2109 c.c. e l’art. 10 del DLgs. 66/2003 (in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce) specificano, inoltre, come il periodo annuale di ferie retribuite – non inferiore a 4 settimane – debba essere goduto, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ai fini del calcolo della retribuzione spettante in questo periodo, si fa riferimento alla contrattazione collettiva (sia nazionale sia di secondo livello) applicata al rapporto di lavoro che individua, generalmente, gli elementi costitutivi della retribuzione feriale.
Qualora il contratto collettivo faccia riferimento, ai fini della liquidazione delle ferie, alla c.d. retribuzione globale di fatto, in essa saranno ricompresi tutti gli elementi che normalmente vengono corrisposti al lavoratore quali, ad esempio, l’indennità per lavoro straordinario continuativo, l’indennità sostitutiva di mensa, ecc. La contrattazione collettiva, tuttavia, potrebbe prevedere un trattamento economico delle ferie più svantaggioso rispetto alla normale retribuzione riconosciuta nel periodo d’impiego escludendo, ai fini del calcolo, alcune voci o indennità.
Sull’importante tema della retribuzione spettante durante il periodo feriale si è pronunciata, a più riprese, la Cassazione conformemente agli approdi della Corte di Giustizia.
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria, la retribuzione, in occasione della fruizione delle ferie, “deve essere mantenuta” (cfr. Corte di giustizia C-155/10 e C-350/06 e C-520/06) e calcolata in modo da coincidere, in linea di principio, con quella ordinaria, con la conseguenza che una diminuzione del compenso idonea a dissuadere il dipendente dall’esercitare il diritto al riposo sarebbe illegittima in quanto in contrasto con le prescrizioni del diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia C-385/17).
Per la Corte di Giustizia, inoltre, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta durante il periodo feriale, occorrerebbe tener conto di “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni” assegnate al lavoratore nonché di ogni indice retributivo correlato allo status personale e professionale, come la qualità di superiore gerarchico, l’anzianità o le qualifiche professionali (cfr. Corte di Giustizia C-539/12). Non dovrebbero, invece, essere calcolati “gli elementi della retribuzione complessiva diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” che sopravvengono in occasione dell’esecuzione dell’attività lavorativa.
Basandosi sul consolidato orientamento della Corte di Giustizia, la Cassazione ha chiarito come la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite”, nella misura minima di 4 settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di compenso dovuto, vada interpretata in senso conforme alla “nozione Europea” di retribuzione, e, cioè, di quella fissata dall’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Il giudice di merito sarebbe, pertanto, tenuto a valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del dipendente e le mansioni espletate in forza del suo contratto di lavoro e, in secondo luogo, verificare se il compenso erogato durante le ferie corrisponda a quello definito, con carattere imperativo e incondizionato, dall’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce (cfr. Cass. n. 13425/2019, Cass. n. 22401/2020 e Cass. n. 37589/2021).
Nel solco di tale indirizzo, la Cassazione, in una recente sentenza (cfr. Cass. 20216/2022), ha dichiarato la nullità della clausola del CCNL Trasporto Aereo in quanto escludeva l’indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. La Cassazione ha anche chiarito come, in relazione ai giorni eccedenti le 4 settimane – non regolati dal diritto dell’Unione – spetti agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione e come la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasti con i principi dettati dall’art. 36 Cost. il quale non risponde al criterio della onnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.