/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Con la risposta a interpello n. 23 pubblicata ieri, 13 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla possibilità di fruire del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 per i condomini composti da più edifici.
Nell’ambito di tale documento di prassi, anche attraverso richiami a precedenti suoi interventi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.2.4), l’Amministrazione finanziaria ha in primo luogo ribadito che, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 119 del DL 34/2020, le relative spese possono rientrare nel superbonus del 110% anche nell’ipotesi in cui l’intervento in parola sia realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio (ciò sempre che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico).
I soli condòmini dell’edificio (o degli edifici) oggetto dell’intervento trainante potranno, altresì, beneficiare del superbonus per gli interventi c.d. trainati (art. 119 comma 2 del DL 34/2020) eventualmente posti in essere nelle proprie abitazioni (nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi).
Ciò che, invece, avrebbe meritato un maggiore sforzo interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate è senz’altro la tematica relativa all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. “sconto in fattura” o cessione del credito) da parte del condominio composto da più edifici.
Nel documento di prassi, infatti, l’istante intendeva presentare comunicazioni distinte per gli interventi c.d. trainanti (comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020) posti in essere sui singoli edifici del condominio, esponendo a tal fine – in tutte le comunicazioni – il medesimo e unico codice fiscale di cui disponeva il condominio.
Sul punto l’Agenzia si è, tuttavia, limitata ad affermare che, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali potranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi, senza pronunciarsi sul codice fiscale da utilizzare ai fini della compilazione delle comunicazioni medesime.
Pare implicitamente possibile usare l’unico codice fiscale del condominio
La possibilità di utilizzare l’unico codice fiscale del condominio per le distinte comunicazioni afferenti i singoli edifici che lo compongono sembrerebbe, pertanto, ammessa, seppur in via meramente implicita (data l’assenza di una pronuncia espressa sul punto).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...