/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Con la risposta a interpello n. 23 pubblicata ieri, 13 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla possibilità di fruire del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 per i condomini composti da più edifici.
Nell’ambito di tale documento di prassi, anche attraverso richiami a precedenti suoi interventi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.2.4), l’Amministrazione finanziaria ha in primo luogo ribadito che, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 119 del DL 34/2020, le relative spese possono rientrare nel superbonus del 110% anche nell’ipotesi in cui l’intervento in parola sia realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio (ciò sempre che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico).
I soli condòmini dell’edificio (o degli edifici) oggetto dell’intervento trainante potranno, altresì, beneficiare del superbonus per gli interventi c.d. trainati (art. 119 comma 2 del DL 34/2020) eventualmente posti in essere nelle proprie abitazioni (nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi).
Ciò che, invece, avrebbe meritato un maggiore sforzo interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate è senz’altro la tematica relativa all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. “sconto in fattura” o cessione del credito) da parte del condominio composto da più edifici.
Nel documento di prassi, infatti, l’istante intendeva presentare comunicazioni distinte per gli interventi c.d. trainanti (comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020) posti in essere sui singoli edifici del condominio, esponendo a tal fine – in tutte le comunicazioni – il medesimo e unico codice fiscale di cui disponeva il condominio.
Sul punto l’Agenzia si è, tuttavia, limitata ad affermare che, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali potranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi, senza pronunciarsi sul codice fiscale da utilizzare ai fini della compilazione delle comunicazioni medesime.
Pare implicitamente possibile usare l’unico codice fiscale del condominio
La possibilità di utilizzare l’unico codice fiscale del condominio per le distinte comunicazioni afferenti i singoli edifici che lo compongono sembrerebbe, pertanto, ammessa, seppur in via meramente implicita (data l’assenza di una pronuncia espressa sul punto).
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...