/ Annalisa DE VIVO
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Il DL 27 gennaio 2022 n. 4, recante, tra le altre, misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è stato pubblicato nella tarda serata di giovedì sulla Gazzetta Ufficiale n. 21.
Per quel che concerne i bonus edilizi, il comma 1 dell’art. 28 del DL 4/2022 modifica il comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, disponendo ora che, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare “alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione”.
La nuova formulazione consente in pratica, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni successive alla prima.
La finalità di contrasto alle frodi sottostante all’innovazione normativa viene quindi perseguita eliminando alla radice la possibilità di “cessioni a catena” e consentendo esclusivamente:
- le cessioni di crediti effettuate “direttamente” dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate;
- le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
Premesso che il sopravvenuto divieto di sub-cessione è entrato in vigore il 27 gennaio (giorno della pubblicazione del DL 4/2022 in G.U.), l’art. 28 comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Sul piano pratico, la norma transitoria aggiunge poco o nulla per quei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore (perché già la norma a regime continua a consentire la possibilità di una ulteriore cessione a terzi del credito di imposta da parte del fornitore che lo ha maturato a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura), mentre è di evidente interesse per tutti quei crediti di imposta che sono nella disponibilità di chi li detiene in forza di una compravendita dei crediti medesimi.
Resta da chiarire se il riferimento allo spartiacque del 7 febbraio 2022 vada letto:
- con riguardo alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti (cioè la data in cui si è perfezionato l’accordo di cessione tra cedente e cessionario),
- o con riguardo alla data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate,
- o ancora con riguardo alla data in cui l’opzione si perfeziona per effetto dell’accettazione del cessionario sulla piattaforma telematica dell’Agenzia.
Se la terza ipotesi pare da scartare in partenza, rimane il dubbio tra le prime due, più pratico in verità che teorico, nel senso che, in teoria, pare pacifico che lo spartiacque debba essere riferito alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti, ma sul piano pratico resta da verificare cosa riterrà di affermare in merito l’Agenzia delle Entrate, sin qui incline ad agganciare la decorrenza delle varie disposizioni alla data di comunicazione telematica delle opzioni.
Peraltro, nella denegata eventualità in cui fosse per l’appunto questa l’intenzione interpretativa dell’Agenzia, essa si troverebbe a essere declinata in un contesto operativo che, in modo francamente clamoroso, vede preclusa fino al 4 febbraio – giorno in cui sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni (si veda “Dal 4 febbraio canale per comunicare le opzioni dei bonus edilizi aggiornato alla legge di bilancio” di oggi) – la possibilità di presentare le comunicazioni di opzione in relazione alle spese sostenute nel 2022 (rendendo quindi effettiva la disposizione transitoria, per tali fattispecie, solo nella misura in cui i contribuenti trovino “anime pie” disponibili a inviare le loro comunicazioni nell’unico weekend disponibile).
In questo evidente e preoccupante stato di logoramento del quadro operativo (che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, a causa dell’incertezza su quale mai potrà essere il punto di caduta finale della normativa a seguito del processo di conversione in legge del decreto), il legislatore regala peraltro, al terzo e ultimo comma dell’art. 28 del DL 4/2022, una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 28 del DL 4/2022.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...