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Congruità delle spese professionali per i bonus edilizi in cerca di una bussola

L’unico riferimento espresso si rinviene nel punto 13.4 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 «Requisiti»

Nell’istante in cui la disciplina del superbonus (al comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020), quella dell’ecobonus (al comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013) e quella delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito (al comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020) sanciscono l’obbligo di una formale attestazione preventiva della congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati, tale obbligo non riguarda soltanto le spese che il beneficiario del bonus edilizio sostiene per le forniture di beni e/o per le forniture di servizi in base a contratti d’opera o di appalto da parte di imprese, ma anche le spese sostenute per prestazioni professionali da parte di liberi professionisti.


Quanto precede vale ovviamente nella misura in cui tali spese rientrino tra quelle agevolate, ossia siano a relative a prestazioni professionali:

- connesse alla realizzazione degli interventi (progettazione; direzione dei lavori; responsabilità per la sicurezza del cantiere; ecc.);

- finalizzate al rilascio di asseverazioni e attestazioni obbligatoriamente richieste dalle rispettive discipline agevolative (redazione degli APE, predisposizione delle asseverazioni tecniche e di congruità delle spese; rilascio del visto di conformità).


Per quanto concerne i criteri da applicare per valutare la congruità di queste spese, l’unico riferimento espresso si rinviene nell’ambito della disciplina degli interventi di efficienza energetica (indifferentemente agevolati con l’ecobonus o il superbonus), laddove il punto 13.4 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, anche dopo le modifiche apportate dal DM 14 febbraio 2022 (c.d. “decreto MITE”), stabilisce che bisogna avere riguardo ai “valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016”, il quale reca le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.


Pare evidente che questi parametri possano costituire un utile punto di riferimento anche per le attestazioni di congruità delle spese per prestazioni professionali connesse alla realizzazione di interventi agevolati diversi da quelli di efficienza energetica.


Nell’asseverazione che il tecnico abilitato rilascia, l’attestazione di congruità, comprensiva di quella relativa alle spese per prestazioni professionali, può certamente essere resa in modo “secco”, ossia attestando direttamente la congruità dell’importo totale delle spese sostenute, comprese quelle professionali (anche i modelli “ministeriali” di asseverazione, che devono essere utilizzati per le attestazioni degli interventi di riduzione del rischio sismico e, quando beneficiano del superbonus, degli interventi di efficienza energetica, risultano così strutturate), ma è indubbio che, così come per le spese relative alla fornitura di beni e/o servizi da parte di imprese l’attestazione di congruità è corredata da un computo metrico di dettaglio con rinvio ai prezzari utilizzati per ciascuna voce, una buona prassi da seguire, a tutela dello stesso attestatore, oltre che del beneficiario delle agevolazioni, è quella di allegare anche un dettaglio delle spese professionali confluite nella “spesa complessiva attestata congrua”, con indicazione dei relativi coefficienti del DM “Giustizia” 17 giugno 2016 utilizzati ai fini della verifica della congruità.


Un aspetto a dir poco dubbio è se nell’attestazione di congruità del tecnico abilitato debba essere necessariamente ricompresa anche quella relativa alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.


Premesso che certamente nulla vieta che ciò accada, pare corretto ritenere che, ove ciò non si verifichi, possa essere lo stesso professionista che rilascia il visto di conformità ad attestare la congruità del compenso che gli viene corrisposto a fronte di tale prestazione.

Per valutare la congruità del compenso corrisposto per questo tipo di prestazione, è evidente che i corrispettivi del DM “Giustizia” 17 giugno 2016 non sono di alcun aiuto.


A tale fine, potrebbero soccorrere i parametri per la liquidazione in sede giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140.

In particolare, potrebbe rilevare quanto statuito dall’art. 21 del DM 140/2012 e dal riquadro 3 che l’art. 21 medesimo richiama.


L’utilizzo di questi parametri, tenuto anche conto della facoltà di aumento fino al doppio prevista dall’art. 18 del DM 140/2012, nei casi di complessità e/o urgenza, potrebbe nella sostanza consentire di riconoscere, con riguardo ad esempio a visti relativi a crediti di imposta sino a un milione di euro, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità come congrue sino ad un massimo del 2% del valore nominale dei crediti di imposta oggetto del visto (considerando quindi l’eventuale eccedenza come non congrua, oppure come riferibile ad attività di consulenza e assistenza fiscale diverse e ulteriori rispetto alla specifica prestazione di rilascio del visto)

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