Non si verifica lo slittamento del termine a lunedì 28 marzo
Relativamente alle imposte sui redditi e all’IVA, sino all’anno di imposta 2016 l’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto se si tratta di dichiarazione omessa (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 ante L. 208/2015).
Per i tributi locali, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 comma 161 della L. 296/2006).
Sia l’Agenzia delle Entrate (risposta resa nel corso di Telefisco 2022) sia la Guardia di Finanza (circ. 14 febbraio 2022 n. 0043494) ritengono che tutti i termini per la notifica degli atti impositivi di natura accertativa (accertamenti, avvisi di liquidazione, di recupero di crediti di imposta) siano prorogati, sino all’anno di imposta 2018, per 85 giorni.
Ciò applicando l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Così:
- i termini per accertare l’omessa dichiarazione 2015 (UNICO 2016), non sono scaduti il 31 dicembre 2021 ma oggi, 26 marzo 2022;
- i termini per accertare l’anno 2012 (UNICO 2013) in presenza di violazioni penali non è scaduto il 31 dicembre 2021 ma oggi, 26 marzo 2022.
Riteniamo errata la descritta ermeneutica, in ragione del fatto che l’unica norma applicabile in merito alla proroga dei termini di decadenza risulta essere l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, secondo cui gli atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Inoltre, è a dir poco anomalo che siano prorogati di 85 giorni tutti i termini per le annualità dal 2016 al 2018 (più quelle interessate da proroghe e raddoppi dei termini, più alcune inerenti all’omessa dichiarazione come appena riportato), a fronte di una norma che aveva l’intento di sospendere per 85 giorni le attività “esterne” degli uffici, che sono rimasti sempre operativi.
Una interpretazione costituzionalmente orientata induce senz’altro a ritenere che l’unica norma operante sia il menzionato art. 157.
Lo stesso, non senza vena altamente critica, si deve dire a questo punto per i tributi locali (vedasi la nota IFEL 2 novembre 2021), così ad esempio l’accertamento sul mancato versamento IMU 2016 non è scaduto il 31 dicembre 2021 ma oggi, 26 marzo 2022.
Secondo una tesi c’è una sospensione di 85 giorni
Premesso tanto, oggi è sabato, dunque viene da domandarsi se si verifica lo slittamento del termine al lunedì 28 marzo.
La risposta deve essere negativa per la ragione seguente.
Per i termini decadenziali non c’è nessuna norma secondo la quale quando la scadenza è di sabato, si verifica lo slittamento automatico del termine al primo giorno lavorativo successivo.
Non c’è, in altre parole, una disposizione simile all’art. 155 c.p.c. per i termini processuali.
Opera l’art. 2963 del codice civile, in ragione del rinvio di cui all’art. 66 del DPR 600/73, che recita: “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.
Lo slittamento, al massimo, si applica quando il termine ultimo per notificare l’atto cada di domenica o in giorno festivo, ma non di sabato.