Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Scaduti oggi i termini di decadenza per gli accertamenti

Non si verifica lo slittamento del termine a lunedì 28 marzo

Relativamente alle imposte sui redditi e all’IVA, sino all’anno di imposta 2016 l’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto se si tratta di dichiarazione omessa (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 ante L. 208/2015).


Per i tributi locali, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 comma 161 della L. 296/2006).


Sia l’Agenzia delle Entrate (risposta resa nel corso di Telefisco 2022) sia la Guardia di Finanza (circ. 14 febbraio 2022 n. 0043494) ritengono che tutti i termini per la notifica degli atti impositivi di natura accertativa (accertamenti, avvisi di liquidazione, di recupero di crediti di imposta) siano prorogati, sino all’anno di imposta 2018, per 85 giorni.


Ciò applicando l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

Così:

- i termini per accertare l’omessa dichiarazione 2015 (UNICO 2016), non sono scaduti il 31 dicembre 2021 ma oggi, 26 marzo 2022;

- i termini per accertare l’anno 2012 (UNICO 2013) in presenza di violazioni penali non è scaduto il 31 dicembre 2021 ma oggi, 26 marzo 2022.


Riteniamo errata la descritta ermeneutica, in ragione del fatto che l’unica norma applicabile in merito alla proroga dei termini di decadenza risulta essere l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, secondo cui gli atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.


Inoltre, è a dir poco anomalo che siano prorogati di 85 giorni tutti i termini per le annualità dal 2016 al 2018 (più quelle interessate da proroghe e raddoppi dei termini, più alcune inerenti all’omessa dichiarazione come appena riportato), a fronte di una norma che aveva l’intento di sospendere per 85 giorni le attività “esterne” degli uffici, che sono rimasti sempre operativi.

Una interpretazione costituzionalmente orientata induce senz’altro a ritenere che l’unica norma operante sia il menzionato art. 157.


Lo stesso, non senza vena altamente critica, si deve dire a questo punto per i tributi locali (vedasi la nota IFEL 2 novembre 2021), così ad esempio l’accertamento sul mancato versamento IMU 2016 non è scaduto il 31 dicembre 2021 ma oggi, 26 marzo 2022.


Secondo una tesi c’è una sospensione di 85 giorni

Premesso tanto, oggi è sabato, dunque viene da domandarsi se si verifica lo slittamento del termine al lunedì 28 marzo.

La risposta deve essere negativa per la ragione seguente.


Per i termini decadenziali non c’è nessuna norma secondo la quale quando la scadenza è di sabato, si verifica lo slittamento automatico del termine al primo giorno lavorativo successivo.

Non c’è, in altre parole, una disposizione simile all’art. 155 c.p.c. per i termini processuali.

Opera l’art. 2963 del codice civile, in ragione del rinvio di cui all’art. 66 del DPR 600/73, che recita: “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.


Lo slittamento, al massimo, si applica quando il termine ultimo per notificare l’atto cada di domenica o in giorno festivo, ma non di sabato.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...