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Cessazione della professione anche con compensi non ancora incassati

Ai fini IVA deve essere emessa fattura anticipata e il compenso partecipa al reddito dell’ultimo anno dell’attività

Al fine di consentire la cessazione dell’attività e la chiusura della partita IVA, i compensi fatturati prima dell’effettivo incasso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell’ultimo anno di attività professionale, senza attendere la relativa manifestazione finanziaria. Questo il chiarimento che emerge dalla risposta a interpello n. 218, pubblicata ieri, con la quale l’Agenzia sembrerebbe estendere il trattamento particolare al riguardo riservato agli aderenti ai regimi di vantaggio e forfetario.


Nella fattispecie esaminata, a seguito del trasferimento all’estero, un avvocato ha provveduto alla chiusura della partita IVA a fine 2021. Nel successivo mese di gennaio 2022, gli veniva comunicato il deposito nella cancelleria del Tribunale di un decreto di liquidazione dei compensi avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014. L’istante chiedeva di sapere come comportarsi a seguito della chiusura della posizione fiscale italiana.


Nel premettere che la cessazione dell’attività professionale, con conseguente chiusura della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi, secondo cui l’attività del professionista non può considerarsi cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale (circ. n. 11/2007, § 7.1).


Se nel momento in cui si decide di cessare l’attività esistono ancora crediti professionali da riscuotere, il lavoratore autonomo può (ris. Agenzia Entrate n. 232/2009):

- attendere fino all’incasso del credito e solo dopo chiudere la partita IVA;

- chiudere la partita IVA prima dell’incasso del credito avendo cura, però, di emettere fattura ed assolvere la relativa IVA.


Nel caso oggetto di interpello, atteso che i crediti sono maturati in un’annualità in cui il professionista era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo, ma liquidati dopo il suo trasferimento all’estero e la chiusura della sua partita IVA, il soggetto avrebbe potuto, alternativamente:

- fatturare anticipatamente la prestazione professionale con imputazione dei compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA tra i redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale;

- mantenere la posizione IVA individuale fino all’ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti in modo tale da consentire l’emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell’anno d’imposta in cui si sarebbe realizzato l’incasso del credito in applicazione del principio di cassa.


Non risultando anticipata la fatturazione dell’operazione, l’Agenzia ritiene impropria la chiusura della partita IVA in quanto realizzata prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse. Pertanto, il soggetto dovrà procedere alla riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà emettere fattura e dichiarare i compensi come reddito professionale nel modello REDDITI PF.


La risposta a interpello si presenta innovativa rispetto alle precedenti circ. n. 11/2007 e ris. n. 232/2009 in quanto sembrerebbe esplicitare come, in caso di fatturazione anticipata, il compenso concorra alla formazione del reddito dell’ultimo anno di attività, a prescindere dall’avvenuta percezione (e, quindi, in deroga al principio di cassa).


Tale soluzione era stata espressa chiaramente con riferimento al regime di vantaggio (DL 98/2011) e al regime forfetario (L. 190/2014) dalle circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2012, § 5.1, e n. 10/2016, § 4.3.5, ma finora non era stata estesa anche ai professionisti in regime ordinario in assenza di una specifica indicazione di fonte ufficiale in tal senso.


Si segnala che una fattispecie simile (trattamento dei compensi di professionista che si trasferisce all’estero) era stata esaminata dalla risposta a interpello n. 299/2020. In questo caso, tuttavia, il professionista in regime di vantaggio aveva provveduto alla fatturazione dell’operazione per cui non era stato riscosso il compenso prima della chiusura della partita IVA, ragion per cui non era stata prospettata la riattivazione della medesima. Sotto il profilo reddituale, invece, il compenso non incluso nel reddito professionale dell’ultimo anno di attività era stato qualificato come reddito diverso in quanto il soggetto non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale al momento dell’incasso.

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