Il termine di cui all’art. 43 del DPR 600/73 va inteso in senso «mobile», comprensivo di eventuali differimenti
L’intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti deve conservarne copia fino al termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento, anche se diverso dal termine ordinario di cui all’art. 43 del DPR 600/73. Le regole per la conservazione digitale si applicano a tutti i documenti rilevanti ai fini tributari e non solo alle dichiarazioni fiscali. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 217 pubblicata ieri, 26 aprile.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis del DPR 322/98, infatti, gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione.
In relazione al suddetto rinvio al periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, l’Agenzia delle Entrate precisa che il relativo termine non può essere inteso in maniera statica, ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (come previsto a partire dal periodo d’imposta 2016), ma come termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento (richiamando, in questo senso, la rubrica dello stesso art. 43).
Pertanto, occorre fare riferimento all’intero arco temporale necessario per l’accertamento, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragione di peculiari previsioni normative, quali:
- il raddoppio previsto in relazione agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale (art. 12 del DL 78/2009);
- le sospensioni o proroghe previste dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come terremoti, alluvioni o altri eventi eccezionali (ad esempio l’emergenza epidemiologica da COVID-19).
L’Agenzia precisa inoltre che tale impostazione vale anche per le dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, tipicamente la dichiarazione IVA (stante il combinato disposto degli artt. 57 del DPR 633/72 e 8 del DPR 322/98).
Anche se non precisato nella risposta in esame, quanto sopra vale anche per la conservazione della dichiarazione (originale) da parte del contribuente (o sostituto d’imposta), poiché il comma 9 dell’art. 3 del DPR 322/98 effettua un analogo rinvio al periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73.
Per quanto riguarda le modalità di conservazione, l’Agenzia ribadisce quanto indicato in precedenti risposte a interpello (nn. 518/2019 e 619/2020), secondo cui le dichiarazioni fiscali (e le relative copie) sono documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, ossia, qualora si tratti di documenti informatici (perché originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), in particolare del:
- DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, CAD);
- DM 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.
L’Agenzia delle Entrate inoltre evidenzia che il rispetto delle disposizioni del suddetto DM 17 giugno 2014 non riguarda solo le dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono alla stessa Agenzia e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione, quali:
- le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;
- le comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”);
- le dichiarazioni d’intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA;
- i modelli di variazione dei dati IVA;
- le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI);
- i modelli F24.
Non necessaria la sottoscrizione dell’intermediario
L’Agenzia, infine, conferma “l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie”. Con la citata risposta a interpello n. 619/2020, infatti, era stato affermato che “la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario”. Pertanto, deve ritenersi che la firma dell’intermediario non sia necessaria né sulla copia della dichiarazione che deve conservare l’intermediario stesso, né sull’originale che deve essere conservato dal cliente.